*** 15/01/2021
ATTENZIONE: A seguito della firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, i viaggiatori che facciano ingresso in Italia in provenienza dalla Romania sono tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione, i viaggiatori sono tenuti a osservare un periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Inoltre, tutti i viaggiatori che entrano in Italia devono presentare l’apposito modulo (lsi veda la pagina dedicata sul sito della Farnesina) di autodichiarazione per ingresso dall’estero, debitamente compilato.
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, e fermi restando gli obblighi di informazione alle autorità sanitarie cui all'articolo 7 del citato DCPM, sono esentati dall’obbligo di presentazione del test molecolare o antigenico i seguenti viaggiatori:
a) l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) il personale viaggiante;
c) i movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
h) i cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
i) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) i funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) gli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) gli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all’articolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.
***04/01/2021
ATTENZIONE: con l’aggiornamento del 3 gennaio (link) l’Italia è entrata nuovamente nella lista dei Paesi con tasso di infezione da covid19 superiore a quello registrato in Romania. Di conseguenza, ai viaggiatori in provenienza dal nostro Paese, o che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi in “lista gialla”, verra' richiesto di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni a partire dall’ingresso in Romania. L’isolamento può essere ridotto a 10 giorni se il viaggiatore non presenta sintomi e l’ottavo giorno dall’ingresso si sottopone a un test test negativo per il SARSCov-2-RT-PCR e il risultato è negativo. Per soggiorni di durata inferiore a 72 ore, il viaggiatore può essere esonerato dall’isolamento se presenta un test negativo per Sars-CoV-2-RT-PCR, effettuato al massimo 48 ore prima dell'arrivo in Romania. Il transito in Romania verso altre destinazioni è consentito, purché avvenga nell’arco di 24 ore.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) persone che pur provenendo da aree / paesi in “lista gialla” hanno trascorso, prima di arrivare in Romania, gli ultimi 14 giorni consecutivi in una o più zone / paesi per i quali non è stabilito l’isolamento all’arrivo in Romania
b) conducenti di automezzi con una capacità massima autorizzata superiore a 2 , 4 tonnellate;
c) conducenti di autovetture che hanno più di 9 posti, compreso il sedile del conducente;
d) gli autisti di cui alle lettere b) e c) che si muovono per esercitare la professione nel proprio Stato di residenza da un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato dell'Unione Europea dallo Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che lo spostamento sia effettuato con mezzi individuali o per proprio conto ;
e) membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente a istituzioni internazionali, nonché rappresentanti della Romania in organismi e organizzazioni internazionali di cui lo Stato rumeno è parte;
f) piloti di aeromobili e personale navigante;
g) meccanici di locomotive e personale ferroviario;
h) Personale navigante romeno, marittimo e di navigazione fluviale, rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, su presentazione alle autorità competenti del "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", un modello del quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
i) personale di navigazione marittima e fluviale che effettua lo scambio di equipaggio a bordo di navi situate nei porti rumeni, indipendentemente dalla bandiera battuta, se all'ingresso nel paese, nonché all'imbarco / sbarco dalla nave, presenta alle autorità competenti un "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
j) il personale di navigazione che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno, a condizione che i datori di lavoro forniscano il certificato per i lavoratori dei trasporti internazionali e l'equipaggiamento di protezione personale contro il COVID-19, per il tempo di viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra i viaggi;
k) i lavoratori frontalieri che entrano in Romania da Ungheria, Bulgaria, Serbia, Ucraina o Repubblica di Moldavia, nonché cittadini rumeni impiegati da operatori
economici dei paesi citati, che all'ingresso nel paese dimostrano i rapporti contrattuali con i rispettivi operatori economici;
l) dipendenti di operatori economici rumeni che eseguono lavori, in base ai contratti conclusi, fuori dal territorio rumeno, al loro rientro nel paese, se
dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio nazionale;
m) i rappresentanti delle società estere che hanno filiali / succursali / rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso sul territorio rumeno dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
n) persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, assistenza di attrezzature e tecnologie nel campo medico, scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, trasporti, nonché persone che svolgono attività professionali specifiche nei campi citati, se dimostrano i rapporti contrattuali / di collaborazione con il beneficiario / beneficiari sul territorio rumeno, nonché gli ispettori degli organismi
internazionali;
o) membri di missioni diplomatiche, uffici consolari e altre missioni diplomatiche accreditate a Bucarest, titolari di passaporti diplomatici, personale
assimilato a personale diplomatico, nonché membri del Corpo diplomatico e consolare rumeno e titolari di passaporti diplomatici e di servizio, nonché membri delle loro famiglie ;
p) dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da attività svolte per interesse professionale
al di fuori del paese;
q) alunni / studenti, cittadini rumeni o cittadini con domicilio o residenza fuori dalla Romania, che devono sostenere esami di ammissione o completare gli studi, che iniziano i loro studi in unità / istituzioni educative sul territorio del paese o viaggiano per attività legate all'inizio, l'organizzazione, la frequenza o il completamento degli studi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
r) gli alunni / studenti che frequentano i corsi di alcune istituzioni educative dall'estero, si recano quotidianamente da loro e presentano documenti giustificativi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
s) i membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano a competizioni sportive organizzate sul territorio rumeno, in conformità con la legge, i funzionari dei forum sportivi internazionali che organizzano queste competizioni, gli arbitri delegati nonché i giornalisti accreditati a queste competizioni;
t) atleti rumeni, che svolgono la loro attività in altri stati e che sono convocati nelle squadre nazionali per rappresentare la Romania in competizioni sportive organizzate in conformità con la legge, membri di delegazioni sportive rumene che rientrano in Romania da competizioni sportive internazionali, funzionari e arbitri rumeni che sono stati delegati a concorsi internazionali nonché giornalisti accreditati a questi eventi;
u) atleti stranieri titolari in squadre in Romania che rientrano nel paese in seguito alla partecipazione a una competizione internazionale ufficiale delle loro squadre e devono riprendere la loro attività sportiva presso il club, a condizione che abbiano concluso un contratto valido con una società sportiva in Romania;
v) le persone che lavorano con un contratto di lavoro, nel campo dell'assistenza sociale negli Stati membri dell'UE, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
w) troupe cinematografiche che svolgono attività professionale sul territorio rumeno sulla base di un contratto o documento comprovante la necessità di essere nel paese,
se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
x) persone in transito, se lasciano la Romania entro 24 ore dall'ingresso nel territorio del paese.
*** 19/12/2020
ATTENZIONE: si attira l'attenzione dei connazionali sulla nuova ordinanza del 18 dicembre del Ministero della Sanità, che prevede che per i giorni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutti coloro che faranno rientro in Italia da Paesi inclusi nella lista "C" allegata al DPCM del 3 dicembre, inclusa quindi la Romania, con la sola eccezione di coloro che rientreranno per esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta necessità, dovranno sottoporsi all'arrivo all'autoisolamento fiduciario per quattordici giorni. Tale obbligo riguarda tutti coloro che abbiano soggiornato o transitato da tali Paesi, inclusa la Romania, per tutti i motivi che non siano esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta emergenza.
*** 17/12/2020
ATTENZIONE: nell'aggiornamento della lista di Paesi/zone con rischio epidemiologico elevato (le persone provenienti da o che hanno risieduto negli ultimi 14 giorni in detti Paesi, sono sottoposti a isolamento fiduciario) emesso oggi e che avra' effetto a partire dalle ore 14.00 locali del giorno 18.12.2020, l'Italia e' stata rimossa dalla stessa.
*** 04/12/2020
A seguito della firma del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state aggiornate le FAQ pubblicate sul sito Ministero degli Affari Esteri.
In particolare, per gli aspetti che riguardano gli spostamenti da e per l'estero, si rimanda al paragrafo "SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 15 GENNAIO 2021".
*** 23/11/2020
Aggiornamento della lista di Paesi/zone con rischio epidemiologico elevato (le persone provenienti da o che hanno risieduto negli ultimi 14 giorni in detti Paesi, sono sottoposti a isolamento fiduciario).
*** 09/11/2020
Riportiamo qui di seguito la traduzione non ufficiale del provvedimento del Governo romeno del 5 novembre u.s. (in grassetto le parti rilevanti per la libera circolazione delle persone):
Governo di Romania
Comitato Nazionale per i casi di emergenza
Decisione n. 52 del 05.11.2020
sulla determinazione delle misure aggiuntive la cui applicazione è necessaria per prevenire e contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19
Visto lo sviluppo epidemiologico sul territorio della Romania fino al 05.11.2020,
prendendo in considerazione l’aumento del numero di persone infette a livello nazionale, nonchè l’aumento quotidiano dei numero dei casi nuovi confermati, l’attuazione deficitaria delle misure di prevenzione, l’organizzazione di alcuni eventi privati, l’interazione intensa e la mobilità delle persone, aspetti che producono una pressione costante sulla capacità di gestione degli enti amministrativi e territoriali e del sistema sanitario,
in conformità alle disposizioni dell’art. 4 comma (1) lettere c) e d) e dell’art. 8¹ del Decreto-legge governativo n. 21/2004 sul Sistema Nazionale di Management dei Casi di Enmergenza, e successive modifiche e integrazioni,
ai sensi delle disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 11 comma (1) della Legge n. 136/2020 ripubblicata, relativa all’istituzione di alcune misure nel settore della sanità pubblica in casi di rischio epidemiologico e biologico, degli artt. 9 comma 1, 32 comma 2, 37 e 71 della Legge n. 55/2020 relativa ad alcune misure per la prevenzione e il contrasto degli effetti della pandemia di COVID-19, dell’art. 20 lettera l) del Decreto-legge governativo n. 21/2004 sul Sistema Nazionale di Management dei Casi di Emergenza, approvato con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 15/2005, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 2 e 4 della Decisione governativa n. 94/2014 sull’organizzazione, il funzionamento e la composizione del Comitato Nazionale per i Casi Speciali di Emergenza,
Il Comitato Nazionale per i casi di emergenza adotta la presente
DECISIONE:
Art. 1 A partire dalla data della presente decisione a livello nazionale si istituisce l’obbligo di portare la mascherina di protezione di modo che copri il naso e la bocca, per tutte le persone che hanno compiuto l’età di 5 anni, in tutti gli spazi pubblici aperti e chiusi, indipendentemente dal valore del tasso di incidenza cumulato dei casi negli ultimi 14 giorni.
Art. 2 Tutti gli enti pubblici, nonchè tutti gli operatori economici pubblici o privati sono tenuti a organizzare l’attività e a svolgere l’orario di lavoro in modalità agile o lavoro da casa e là dove il carattere specifico dell’attività non lo consente, a organizzare l’orario di lavoro di modo che il personale sia diviso in almeno due gruppi che devono rispettivamente iniziare e finire l’attività a distanza di almeno un’ora.
Art. 3 (1) Nelle località/nei distretti dove il valore del tasso di incidenza cumulativa dei casi negli ultimi 14 giorni supera 3/1.000 abitanti, è vietato alle persone di uscire dalla loro abitazione/dimora dalle ore 23.00 alle ore 05.00.
(2) E’ eccetta dalle disposizioni del comma (1) la circolazione delle persone all’esterno della loro abitazione/dimora, la quale è consentita dalle ore 23.00 alle ore 05.00 per i seguenti motivi:
a) il movimento per interessi professionali, inclusivamente tra l’abitazione/dimora e il posto/i posti di svolgimento dell’attività professionale e indietro;
b) il movimento per assistenza sanitaria che non puo’ essere rinviata o realizzata da lontano nonchè per l’acquisto delle medicine.
Art. 4 (1) A livello nazionale, per tutte le località dove il tasso di incidenza cumulativa è uguale o superiore a 6/1.000 abitanti sarà istituita la misura dell’isolamento della località con il divieto del movimento delle persone all’esterno della loro abitazione/dimora.
(2) La procedura di istituzione della misura di isolamento per le località di cui al comma (1) è quella regolamentata dalla Legge n. 136/2020 ripubblicata, sull’istituzione delle misure nel settore della sanità pubblica in casi di rischio epidemiologico e biologico.
(3) E’ eccetta dalle disposizioni del comma (1) la circolazione delle persone all’esterno della loro abitazione/dimora, la quale è consentita dalle ore 05.00 alle ore 23.00 per i seguenti motivi:
a) il movimento per interessi professionali, inclusivamente tra l’abitazione/dimora e il posto/i posti di svolgimento dell’attività professionale e indietro;
b) il movimento per assistenza sanitaria che non puo’ essere rinviata o realizzata da lontano;
c) il movimento per assicurarsi i beni che coprono le necessità essenziali delle persone, nonchè i beni necessari allo svolgimento dell’attività professionale;
d) il movimento per servizi di cura personale;
e) il movimento per servizi di alimentazione pubblica salvo quelli destinati all’attività svolta in ristoranti e terrazze che presuppongono il loro consumo all’interno dei relativi spazi.
(4) E’ eccetta dalle disposizioni del comma (1) la circolazione delle persone all’esterno della loro abitazione/dimora, la quale è consentita dalle ore 23.00 alle ore 05.00 per i seguenti motivi:
a) il movimento per interessi professionali, inclusivamente tra l’abitazione/dimora e il posto/i posti di svolgimento dell’attività professionale e indietro;
b) il movimento per assistenza sanitaria che non puo’ essere rinviata o realizzata da lontano.
Art. 5 (1) Per il controllo del motivo del movimento per interessi professionali, le persone sono tenute a esibire, su richiesta del personale delle autorità competenti, la tessera di lavoro, il certificato rilasciato dal datore di lavoro o un’autocertificazione.
(2) Per il controllo del motivo del movimento per interessi privati, le persone sono tenute a esibire, su richiesta del personale delle autorità competenti, un’autocertificazione riempita anteriormente.
(3) L’autocertificazione deve contenere il cognome e il nome, la data di nascita, l’indirizzo dell’abitazione/dimora/posto dell’attività professionale, il motivo del movimento, la data del riempimento e la firma.
Art. 6 Le misure di cui alla presente decisione sono valide per un periodo di 30 giorni, alla fine delle quali sarà analizzato lo sviluppo epidemiologico, le restrizioni potendo essere eliminate a seguito del valore inferiore del tasso di incidenza cumulativa dei casi degli ultimi 14 giorni in presenza di un trend discendente e in presenza di un trend ascendente saranno prese altre misure per limitare la diffusione di COVID-19.
Art. 7 La presente decisione si comunica a tutte le parti componenti del Sistema Nazionale di Management dei Casi di Emergenza, per la messa in applicazione tramite ordini e atti amministrativi dei loro dirigenti.
Presidente del Comitato Nazionale per i casi di emergenza
Primo Ministro
Ludovic Orban
*** 03/11/2020
Lista di Paesi/zone con rischio epidemiologico elevato (le persone provenienti da o che hanno risieduto negli ultimi 14 giorni in detti Paesi, sono sottoposti a isolamento fiduciario).
ATTENZIONE!
Con l’aggiornamento del 2 novembre (link) anche l’Italia è entrata nella lista dei Paesi con tasso di infezione da covid19 superiore a quello registrato in Romania. Di conseguenza, ai viaggiatori in provenienza dal nostro Paese, o che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi in “lista gialla”, verra' richiesto di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni a partire dall’ingresso in Romania. L’isolamento può essere ridotto a 10 giorni se il viaggiatore non presenta sintomi e l’ottavo giorno dall’ingresso si sottopone a un test e il risultato è negativo. Per soggiorni di durata inferiore a 72 ore, il viaggiatore può essere esonerato dall’isolamento se presenta un test negativo per Sars-CoV-2, effettuato al massimo 48 ore prima dell'arrivo in Romania. Il transito in Romania verso altre destinazioni è consentito, purché avvenga nell’arco di 24 ore.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) persone che pur provenendo da aree / paesi in “lista gialla” hanno trascorso, prima di arrivare in Romania, gli ultimi 14 giorni consecutivi in una o più zone / paesi per i quali non è stabilito l’isolamento all’arrivo in Romania
b) conducenti di automezzi con una capacità massima autorizzata superiore a 2 , 4 tonnellate;
c) conducenti di autovetture che hanno più di 9 posti, compreso il sedile del conducente;
d) gli autisti di cui alle lettere b) e c) che si muovono per esercitare la professione nel proprio Stato di residenza da un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato dell'Unione Europea dallo Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che lo spostamento sia effettuato con mezzi individuali o per proprio conto ;
e) membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente a istituzioni internazionali, nonché rappresentanti della Romania in organismi e organizzazioni internazionali di cui lo Stato rumeno è parte;
f) piloti di aeromobili e personale navigante;
g) meccanici di locomotive e personale ferroviario;
h) Personale navigante romeno, marittimo e di navigazione fluviale, rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, su presentazione alle autorità competenti del "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", un modello del quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
i) personale di navigazione marittima e fluviale che effettua lo scambio di equipaggio a bordo di navi situate nei porti rumeni, indipendentemente dalla bandiera battuta, se all'ingresso nel paese, nonché all'imbarco / sbarco dalla nave, presenta alle autorità competenti un "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
j) il personale di navigazione che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno, a condizione che i datori di lavoro forniscano il certificato per i lavoratori dei trasporti internazionali e l'equipaggiamento di protezione personale contro il COVID-19, per il tempo di viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra i viaggi;
k) i lavoratori frontalieri che entrano in Romania da Ungheria, Bulgaria, Serbia, Ucraina o Repubblica di Moldavia, nonché cittadini rumeni impiegati da operatori
economici dei paesi citati, che all'ingresso nel paese dimostrano i rapporti contrattuali con i rispettivi operatori economici;
l) dipendenti di operatori economici rumeni che eseguono lavori, in base ai contratti conclusi, fuori dal territorio rumeno, al loro rientro nel paese, se
dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio nazionale;
m) i rappresentanti delle società estere che hanno filiali / succursali / rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso sul territorio rumeno dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
n) persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, assistenza di attrezzature e tecnologie nel campo medico, scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, trasporti, nonché persone che svolgono attività professionali specifiche nei campi citati, se dimostrano i rapporti contrattuali / di collaborazione con il beneficiario / beneficiari sul territorio rumeno, nonché gli ispettori degli organismi
internazionali;
o) membri di missioni diplomatiche, uffici consolari e altre missioni diplomatiche accreditate a Bucarest, titolari di passaporti diplomatici, personale
assimilato a personale diplomatico, nonché membri del Corpo diplomatico e consolare rumeno e titolari di passaporti diplomatici e di servizio, nonché membri delle loro famiglie ;
p) dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da attività svolte per interesse professionale
al di fuori del paese;
q) alunni / studenti, cittadini rumeni o cittadini con domicilio o residenza fuori dalla Romania, che devono sostenere esami di ammissione o completare gli studi, che iniziano i loro studi in unità / istituzioni educative sul territorio del paese o viaggiano per attività legate all'inizio, l'organizzazione, la frequenza o il completamento degli studi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
r) gli alunni / studenti che frequentano i corsi di alcune istituzioni educative dall'estero, si recano quotidianamente da loro e presentano documenti giustificativi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
s) i membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano a competizioni sportive organizzate sul territorio rumeno, in conformità con la legge, i funzionari dei forum sportivi internazionali che organizzano queste competizioni, gli arbitri delegati nonché i giornalisti accreditati a queste competizioni;
t) atleti rumeni, che svolgono la loro attività in altri stati e che sono convocati nelle squadre nazionali per rappresentare la Romania in competizioni sportive organizzate in conformità con la legge, membri di delegazioni sportive rumene che rientrano in Romania da competizioni sportive internazionali, funzionari e arbitri rumeni che sono stati delegati a concorsi internazionali nonché giornalisti accreditati a questi eventi;
u) atleti stranieri titolari in squadre in Romania che rientrano nel paese in seguito alla partecipazione a una competizione internazionale ufficiale delle loro squadre e devono riprendere la loro attività sportiva presso il club, a condizione che abbiano concluso un contratto valido con una società sportiva in Romania;
v) le persone che lavorano con un contratto di lavoro, nel campo dell'assistenza sociale negli Stati membri dell'UE, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
w) troupe cinematografiche che svolgono attività professionale sul territorio rumeno sulla base di un contratto o documento comprovante la necessità di essere nel paese,
se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
x) persone in transito, se lasciano la Romania entro 24 ore dall'ingresso nel territorio del paese.
*** 26/10/2020
E' stata aggiornata la lista dei Paesi inseriti in categoria gialla (lista di Paesi/zone con rischio epidemiologico elevato).
*** 13/10/2020
A seguito della firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385), le misure di isolamento fiduciario all’ingresso in Italia non si applicano ai seguenti viaggiatori in provenienza dalla Romania:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Inoltre, ai sensi dell’ art. 6, comma 8 del decreto, a condizione che non vi siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, è esentato dall’isolamento fiduciario anche:
a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) i cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) i funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
h) gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Le disposizioni citate sono valide a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19. Rimangono necessari gli obblighi di segnalazione all’Autorità Sanitaria previsti dall’art. 5 del medesimo DPCM.
I viaggiatori provenienti dalla Romania che non rientrano nelle categorie sopra menzionate sono tenuti ad osservare un isolamento fiduciario di 14 giorni una volta entrati in Italia.
*** 08/10/2020
Si informa che il Presidente della Repubblica ha firmato il Decreto Legge n. 125 del 7.10.2020 che prevede tra l 'altro che nelle more dell'adozione di ulteriori misure continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM 7 settembre 2020.
Sulla G.U.248 del 7.10.2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg) è stato pubblicato il Decreto Legge 125 in pari data con il quale "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222".
vengono quindi prorogate fino a non oltre il 15 ottobre le misure già in vigore, che prevedono tra l'altro l'obbligo di isolamento per 14 giorni dall'ingresso in Italia per viaggiatori provenienti dalla Romania.
*** 06/10/2020
A partire dal 7 ottobre 2020, i cittadini che intendano entrare in Romania e provengano dai Paesi e territori indicati in QUESTA LISTA dovranno osservare 14 giorni di isolamento.
Coloro che provengono dalle aree elencate e intendano rimanere in Romania meno di 72 ore possono essere esentati dalla quarantena su presentazione di un test negativo per il SARSCov-2-RT-PCR effettuato al massimo 48 ore prima di entrare in Romania, e se non presentano sintomi di Covid-19.
Le persone in arrivo in Romania dalle zone elencate possono terminare la quarantena dopo 10 giorni, a patto di aver effettuato un test per il SARSCov-2-RT-PCR durante l’ottavo giorno di quarantena, che deve risultare negativo, e di non mostrare sintomi di Covid-19.
Le esenzioni previste dalla normativa precedente in materia rimangono valide. Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito del National Institute for Public Health (www.insp.gov.ro)
*** 08/09/2020
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg) è stato prorogato fino al 7 ottobre l’obbligo di isolamento per 14 giorni a partire dall’ingresso in Italia per chi nei 14 giorni precedenti è stato o ha transitato in Romania.
Oltre alle eccezioni già previste (equipaggi dei mezzi di trasporto, personale viaggiante, movimenti da e per San Marino o Città del Vaticano, ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria), il decreto prevede l’esenzione dall’isolamento per gli “ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”.
Chiarimenti in merito possono essere richiesti direttamente ai numeri di pubblica utilità appositamente messi a disposizione dal Ministero della Salute:
dall’Italia numero gratuito 1500
dall’estero: +39 0232008345 / +39 0283905385
*** 02/09/2020
Si informa che è stata nuovamente aggiornata la lista (http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19) dei Paesi e territori per le provenienze dai quali è prevista la misura dell’isolamento per 14 giorni dall’ingresso in Romania.
*** 19/08/2020
si rende noto che sono state pubblicate le note esplecative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto al seguente Link: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
*** 11/08/2020
Si informa che è stata nuovamente aggiornata la lista (http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1917-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-10-08-2020-20-30pm/file) dei Paesi e territori per le provenienze dai quali è prevista la misura dell’isolamento per 14 giorni dall’ingresso in Romania, dai quali è stata espunta la Spagna
*** 10/08/2020
Si informa che è stata aggiornata la lista ( http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1911-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-10-08-2020/file) dei Paesi e territori per le provenienze dai quali è prevista la misura dell’isolamento per 14 giorni dall’ingresso in Romania*.
* Argentina, Armenia, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Cile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guinea Equatoriale, Honduras, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Maldive, Moldova, Montenegro, Oman, Palestina, Panama, Perù, Porto Rico, Qatar, Repubblica Dominicana, Singapore, Sint Maarten, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Suriname.
*** 09/08/2020
Si rende noto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg) è stata prorogata sino al 7 settembre 2020 la disposizione che impone l’isolamento fiduciario di 14 giorni per i viaggiatori in provenienza dalla Romania o che vi hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
Il citato DPCM prevede le seguenti eccezioni:
a) equipaggi dei mezzi di trasporto;
b) personale viaggiante;
c) movimenti da e per San Marino o Città del Vaticano;
d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
Si attira l’attenzione sull'articolo 6, che oltre a disporre l’isolamento prevede obblighi per il percorso dalla frontiera di ingresso al domicilio in cui si osserva l’isolamento e le condizioni per il transito aeroportuale.
*** 04/08/2020
Si informa che è stata aggiornata la lista ( http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1902-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-1-08-2020 ) dei Paesi e territori per le provenienze dai quali è prevista la misura dell’isolamento per 14 giorni dall’ingresso in Romania*.
*Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Cile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Eswatini (Swaziland), Guinea Equatoriale, Honduras, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Maldive, Moldova, Montenegro, Oman, Palestina, Panama, Perù, Porto Rico, Qatar, Repubblica Dominicana, Singapore, Sint Maarten, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Suriname.
*** 31/07/2020
Si rende noto che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha adottato un'ordinanza con la quale viene prolungata “per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83” (entrato in vigore lo stesso 30 luglio) la vigenza dell’ordinanza del 24 luglio che impone l’isolamento fiduciario per i viaggiatori che fanno ingresso in Italia dopo un soggiorno o un transito in Romania o Bulgaria nel corso dei precedenti 14 giorni.
Detto obbligo di isolamento resta pertanto in vigore sino a tutto il 9 agosto 2020, salvo revisione entro tale data.
*** 27/07/2020 17.15
ATTENZIONE: si rende noto che sono state aggiornate le FAQ relative agli ingressi in Italia a seguito del provvedimento adottato il 24 luglio u.s. : https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.
Si ricorda che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha adottato un Decreto con il quale si dispone che a far data dal 24 luglio 2020 e sino al 31 luglio 2020 i viaggiatori che fanno ingresso in Italia dopo un soggiorno o un transito in Romania o Bulgaria nel corso dei precedenti 14 giorni saranno soggetti alla misura dell'isolamento fiduciario per 14 giorni.
Sono esenti dalla misura gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
*** 27/07/2020
Si informa che dal 27 luglio sono soggetti a isolamento fiduciario per 14 giorni i viaggiatori in arrivo in Romania che abbiano soggiornato nei 14 precedenti l’ingresso in uno dei seguenti Paesi/Territori:, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bolivia, Bosnia-Erzegovina. Brasile. Capo Verde. Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eswatini (Swaziland), Guatemala, Honduras, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Maldive, Messico, Moldavia, Montenegro, Oman, Palestina, Panama, Perù, Porto Rico, Qatar, Repubblica Dominicana, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Sudafrica e Suriname (*). L’elenco dei Paesi è soggetto a revisione periodica e viene pubblicato settimanalmente dall’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica romeno (http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.
* sono previste le seguenti esenzioni all’obbligo di isolamento fiduciario per le provenienze dai Paesi in “lista nera”:
a) persone che - pur provenendo da Paesi o zone la cui provenienza comporta l’isolamento –hanno trascorso prima dell’ingresso in Romania un periodo non inferiore a 14 giorni in una zona o Paese rispetto ai quali non è prevista la misura dell’isolamento;
b) gli autisti dei veicoli di trasporto merce aventi capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate;
c) gli autisti dei veicoli per il trasporto delle persone che non hanno più di 9 posti seduti, incluso quello dell’autista;
d) gli autisti di cui alla lettera a) e alla lettera b) che viaggiano per interessi di lavoro dallo Stato di residenza ad un altro Stato membro dell’UE o da un altro Stato dell’UE nello Stato di residenza, indifferentemente se il viaggio avviene con mezzi individuali o per conto loro;
e) i membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente alle istituzioni internazionali e al sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale; i rappresentnati della Romania in enti od organizzazioni internazionali di cui la Romania è parte
f) i piloti delle aeronavi e il personale navigante;
g) i meccanici dei treni e il personale ferroviario;
h) il personale navigante romeno, marittimo e fluviale rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, il quale presenta alle autorità competenti il "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
i) il personale navigante marittimo e fluviale che effettua lo scambio di equipaggio a bordo delle navi nei porti romeni, indifferentemente dalla bandiera di navigazione, se all'ingresso in Romania nonché all'imbarco/allo sbarco sulla/dalla nave presenta alle autorità competenti il "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
j) il personale navigante che sbarca dalle navi di navigazione interna, sotto bandiera romena, in un porto romeno, a condizione che i datori di lavoro provvedano a consegnare loro il certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali e gli equipaggiamenti individuali di protezione da COVID-19, durante il trasferimento dalla nave al luogo dove potrà essere contattato nel periodo tra due viaggi;
k) i lavoratori transfrontalieri che entrano in Romania dall'Ungheria, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dall'Ucraina o dalla Repubblica di Moldavia, nonché i cittadini romeni dipendenti degli operatori economici dei suddetti Paesi, i quali all'ingresso nel Paese diano prova dei rapporti contrattuali con i relativi operatori economici;
l) al loro rientro nel Paese, i dipendenti degli operatori economici della Romania che effettuano lavori, in conformità ai contratti conclusi, al di fuori del territorio della Romania, se dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario che si trova al di fuori del territorio nazionale;
m) i rappresentanti delle compagnie straniere che hanno filiali/ succursali/rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso sul territorio della Romania dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
n) le persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, montaggio, messa in funzione, manutenzione, riparazione degli equipaggiamenti e dei mezzi tecnici nei settori sanitario, scientifico, economico, difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, trasporti, nonché le persone che svolgono attività professionali specifiche nei suddetti settori, se dimostrano i rapporti contrattuali/di collaborazione con il beneficiario/i beneficiari sul territorio della Romania, nonché gli ispettori degli organismi internazionali;
o) i membri delle missioni diplomatiche, delle cancellerie consolari e di altre rappresentanze diplomatiche accreditate a Bucarest, titolari di passaporti diplomatici, il personale assimilato al personale diplomatico, i membri del Corpo Diplomatico e Consolare della Romania ed i titolari dei passaporti diplomatici e di servizio, nonché i membri delle loro famiglie;
p) i dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da missioni all'estero;
q) gli alunni/studenti, cittadini romeni o cittadini con domicilio o residenza all'estero che devono partecipare a prove o esami finali alla scuola elementare/al liceo/all'università o per attività collegate al completamento degli studi presso istituti di insegnamento sul territorio della Romania;
r) membri di delegazioni sportive internazionali che partecipano a competizioni sportive organizzate nel territorio romeno nel rispetto delle norme di legge.
*** 25/07/2020
Cetățeni Italieni care vin din străinătate și cetățeni străini în Italia: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cetateni-italieni-care-vin-din-strainatate-si-cetateni-straini-in-italia.html
*** 24/07/2020
Si rende noto che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha adottato un Decreto con il quale si dispone che a far data da oggi e sino al 31 luglio 2020 i viaggiatori che fanno ingresso in Italia dopo un soggiorno o un transito in Romania o Bulgaria nel corso dei precedenti 14 giorni saranno soggetti alla misura dell'isolamento fiduciario per 14 giorni.
Sono esenti dalla misura gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
*** 17/07/2020
Si rende noto che il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza (link), che prevede tra l’altro restrizioni particolari per l’ingresso in Italia di viaggiatori che provengono da o hanno soggiornato o transitato in determinati Paesi. Chiarimenti in merito sono forniti sul sito del Ministero degli Affari Esteri (link). Si attira l’attenzione sul fatto che le restrizioni in parola riguardano anche i viaggiatori che per rientrare in Italia transitano attraverso detti Paesi, che includono la Serbia, possibile via di transito dalla Romania.
Per quanto riguarda gli ingressi e i transiti in Ungheria, si rinvia a quanto comunicato dall’Ambasciata d’Italia a Budapest (https://ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/resource/doc/2020/07/ingressi.pdf)
***09/07/2020
Attenzione: le nuove "domande frequenti" aggiornate al 09/07/2020 si trovano a questo link:
*** 07/07/2020
si informa che le autorità romene hanno pubblicato un aggiornamento della lista dei Paesi nei confronti dei quali non vi sono più restrizioni ai viaggi. Dal 7 luglio per i viaggiatori in provenienza da tali aree non sono previste misure di isolamento/quarantena all’arrivo in Romania
***03/07/2020
Attenzione: le nuove "domande frequenti" aggiornate al 03/07/2020 si trovano a questo link:
*** 01/07/2020
SCARICA QUI: AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO
Quali regole valgono dal 1 luglio per gli spostamenti da e per l'estero?
Dal 1 luglio si ampliano ulteriormente le possibilità di spostamenti da e per l’estero. Queste sono le principali novità:
- continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia;
- dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti da e per l’Italia dei residenti nei seguenti Paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le ragioni del viaggio;
- da e per i Paesi diversi da quelli elencati sopra, i viaggi potranno essere effettuati - oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione – anche per motivi di studio;
- i cittadini UE, gli stranieri residenti in un Paese UE e i loro familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico) possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio.
Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune eccezioni (vedere faq 2 e 3).
Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa?
Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a partire dal 3 giugno da uno Stato dell’Unione europea o da uno Stato parte dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:
da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
Vi sono però eccezioni a queste regole (v. faq n. 3).
Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero?
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
equipaggio di mezzi di trasporto;personale viaggiante;chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;transito aeroportuale;transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).
Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 10 giugno o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.
E’ consentito il turismo da e per l’estero?
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti fino al 30 giugno (vedere faq. n. 1). I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
Dal 1 luglio è inoltre sempre consentito l’ingresso in Italia:
- dei cittadini UE;
- degli stranieri residenti in un Paese UE;
- dei familiari dei cittadini UE e degli stranieri residenti in un Paese UE (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico);
- degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Tuttavia, gli ingressi da Paesi diversi da Paesi UE, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano comportano ancora l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni.
Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio?
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la faq n.3.
Sono una persona residente all'estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l'Italia. Come mi devo comportare?
Il transito attraverso l'Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere - il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie - la propria abitazione, è consentito. Ad esempio:
è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall'area aeroportuale;è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell'armatore);è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l'Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.
All'imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall'Italia. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l'autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall'Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l'Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l'Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
Sono in rientro con un volo proveniente dall'estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale?
Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall'area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori
Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono consigliati inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.
Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. E’ tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione (vedere faq n. 3), resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.
***22/06/2020
Si rende noto che con provvedimento odierno sono state revocate la misura di quarantena/isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Italia e quella di sospensione dei voli da e per l’Italia, con decorrenza dal 23 giugno.
***19/06/2020
Informazioni sul transito in Ungheria per il rientro via terra in Italia
Si invitano i connazionali a prendere visione delle novità riguardo il transito in Ungheria per il rientro via terra in Italia (cliccare qui).
***17/06/2020
Si informa che la Decisione del Governo n. 476 del 16 giugno 2020, Allegato 2 Art. 1 ha disposto quanto di seguito.
Si precisa che l'Italia non è ancora stata inserita nella lista dei Paesi che fanno oggetto di esenzione dalla misura di quarantena/isolamento
Si attira inoltre l'attenzione sulle esenzioni alle misure di quarantena/isolamento previste per gli operatori economici, di cui alle lettere k, l e m dell' Art.1 punto 8.
Art.1
2. Per tutte le persone che arrivano in Romania da Paesi che non fanno oggetto di eccezione dalla misura di quarantena/isolamento, prevista dall'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e approvata dal Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza, si istituisce per un periodo di 14 giorni la misura della quarantena/isolamento alla propria dimora/al posto dichiarato, assieme ai conviventi, inclusa la famiglia/i parenti, a seconda del caso.
3. Le persone che arrivano in Romania da Paesi che fanno oggetto di eccezione dalla misura di quarantena/isolamento di cui al punto 2, che però prima di lasciare il relativo Paese non sono rimaste per almeno 14 giorni su tale territorio, entrano in quarantena/isolamento alla dimora/al posto dichiarato, assieme ai conviventi, inclusa la famiglia/i parenti, a seconda del caso.
4. Sia le persone che sono partite dalla Romania e hanno trascorso un periodo inferiore a 14 giorni in un altro Paese oggetto di esenzione dalla misura della quarantena/isolamento, sia le persone che hanno trascorso un periodo di almeno 14 giorni cumulativi in Paesi esentati dalla misura della quarantena/isolamento, non entrano in quarantena/isolamento al loro ingresso in Romania.
8. Costituiscono eccezioni alle disposizioni dei punti 2 e 3 le seguenti categorie di persone che non presentano sintomi associati al COVID-19, con l’osservanza delle disposizioni legali vigenti sull'utilizzo dei materiali individuali di protezione da COVID-19:
a) gli autisti dei veicoli di trasporto merce aventi capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate;
b) gli autisti dei veicoli per il trasporto delle persone che non hanno più di 9 posti seduti, incluso quello dell’autista;
c) gli autisti di cui alla lettera a) e alla lettera b) che viaggiano per interessi di lavoro dallo Stato di residenza ad un altro Stato membro dell’UE o da un altro Stato dell’UE nello Stato di residenza, indifferentemente se il viaggio avviene con mezzi individuali o per conto loro;
d) i membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente alle istituzioni internazionali e al sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale;
e) i piloti delle aeronavi e il personale navigante;
f) i meccanici dei treni e il personale ferroviario;
g) il personale navigante romeno, marittimo e fluviale rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, il quale presenta alle autorità competenti il "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
h) il personale navigante marittimo e fluviale che effettua lo scambio di equipaggio a bordo delle navi nei porti romeni, indifferentemente dal padiglione, se all'ingresso in Romania nonché all'imbarco/allo sbarco sulla/dalla nave presenta alle autorità competenti il "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
i) il personale navigante che sbarca dalle navi di navigazione interna, sotto padiglione romeno, in un porto romeno, a condizione che i datori di lavoro provvedano a consegnare loro il certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali e gli equipaggiamenti individuali di protezione da COVID-19, durante il trasferimento dalla nave al luogo dove potrà essere contattato nel periodo tra due viaggi;
j) i lavoratori transfrontalieri che entrano in Romania dall'Ungheria, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dall'Ucraina o dalla Repubblica di Moldavia, nonché i cittadini romeni dipendenti degli operatori economici dei suddetti Paesi, i quali all'ingresso nel Paese diano prova dei rapporti contrattuali con i relativi operatori economici;
k) al loro rientro nel Paese, i dipendenti degli operatori economici della Romania che effettuano lavori, in conformità ai contratti conclusi, al di fuori del territorio della Romania, se dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario che si trova al di fuori del territorio nazionale;
l) i rappresentanti delle compagnie straniere che hanno filiali/ succursali/rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso sul territorio della Romania dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
m) le persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, montaggio, messa in funzione, manutenzione, riparazione degli equipaggiamenti e dei mezzi tecnici nei settori sanitario, scientifico, economico, difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, trasporti, nonché le persone che svolgono attività professionali specifiche nei suddetti settori, se dimostrano i rapporti contrattuali/di collaborazione con il beneficiario/i beneficiari sul territorio della Romania, nonché gli ispettori delle entità internazionali;
n) i membri delle missioni diplomatiche, delle cancellerie consolari e di altre rappresentanze diplomatiche accreditate a Bucarest, i titolari di passaporti diplomatici, il personale assimilato al personale diplomatico, i membri del Corpo Diplomatico e Consolare della Romania ed i titolari dei passaporti diplomatici e di servizio, nonché i membri delle loro famiglie;
o) i dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da missioni all'estero;
p) gli alunni/studenti, cittadini romeni o cittadini con domicilio o residenza all'estero che devono partecipare a prove o esami finali alla scuola elementare/al liceo/all'università o per attività collegate al completamento degli studi presso istituti di insegnamento sul territorio della Romania.
Il testo competo del provvedimento è consultabile al seguente link
*** 05/06/2020
Per tutto il periodo di emergenza Covid 19 le domande di visto devono essere presentate su appuntamento che deve essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica:
infovisti.bucarest@esteri.it
For the entire emergency period due to the Covid 19 the visa applications must be presented with previous appointment which will be required at the following e-mail address:
infovisti.bucarest@esteri.it
Pe intreaga perioda de urgenta datorata Covid 19 cererile de viza vor putea fi prezentate in baza unei programari care va fi solicitata la urmatoarea adresa de e-mail:
*** 29/05/2020
La compagia aerea TAROM ci ha informati di aver organizzato un volo aereo BUCAREST- ROMA per il giorno 5 giugno 2020. I biglietti posso essere acquistati direttamente sul sito della compagnia: https://www.tarom.ro/rezervari
***29/05/2020
Si informa che la Decisione n.26 del 28 maggio 2020 del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza dispone che:
Art. 4. A partire dal 1 ° giugno, riprende il trasporto ferroviario internazionale di persone attraverso servizi regolari, servizi regolari speciali e servizi occasionali nel traffico internazionale, per tutti i viaggi effettuati dagli operatori di trasporto da e verso la Romania, nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 32, 34 e 37 della Legge n. 55/2020.
Art. 5. A partire dal 1 ° giugno, riprende il trasporto stradale internazionale di persone attraverso servizi regolari, servizi regolari speciali e servizi occasionali nel traffico internazionale, per tutti i viaggi effettuati dagli operatori di trasporto da e verso la Romania, nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 32, 34 e 37 della Legge n. 55/2020.
Si segnala, ad ogni buon fine, che le misure adottare dal Ministero dei Trasporti romeno relativamente all'esercizio dei servizi di trasporto durante l'emergenza Covid-19 sono consultabili nel sito http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225620
***23/05/2020
La compagia aerea TAROM ci ha informati di aver organizzato un volo aereo BUCAREST- ROMA - BBUCAREST per il giorno 26 maggio 2020. I biglietti posso essere acquistati direttamente sul sito della compagnia: https://www.tarom.ro/rezervari
***20/05/2020
Si informa che è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un aggiornamento delle faq (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia), relative alle procedure per il rientro e il transito sul territorio italiano.
***18/05/2020
La compagnia aerea Tarom ci ha appena informati che sta programmando un volo da Bucarest a Roma che partirà mercoledì 20 maggio alle ore 12.50. Per le prenotazioni si possono contattare i seguenti numeri: 0040726129497, 0040762290399, 0040726313043, 0040726321901.
***18/05/2020
Informazioni sul transito in Ungheria per il rientro via terra in Italia
Si informano i connazionali che intendono fare rientro in Italia via terra attraversando l'Ungheria che il transito è soggetto a nuove condizioni. Per le nuove procedure in vigore, si rimanda a quanto segnalato dall'Ambasciata d'Italia a Budapest (cliccare qui).
***18/05/2020
Si rende noto che con la Legge sullo stato di allerta adottata il 14 maggio u.s., le autorità romene hanno disposto quanto segue:
Art.10. Si prolunga la misura della sospensione dei voli da/verso Austria, Belgio, Confederazione Svizzera, Francia, Germania, Iran, Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti d'America, Turchia e Iran, per tutti gli aeroporti della Romania, per un periodo di 14 giorni a partire dal 15 maggio 2020.
Sono esenti le seguenti categorie di voli:
– di trasporto della merce e/o della corrispondenza;
– umanitari;
– interventi urgenti su richiesta di un’autorità pubblica della Romania;
- per il trasporto dei lavoratori stagionali dalla Romania in altri Paesi, previo avviso da parte dell’Autorità Aeronautica civile e dell’autorità competente dello Stato di destinazione
- rimpatrio dei cittadini romeni.
Art.11 (1) Si sospende il trasporto stradale internazionale di persone verso l’Italia (…) e da questi Paesi verso la Romania fino al 1 giugno 2020.
(2) Le disposizioni del comma (1) non si applicano al trasporto stradale internazionale di persone nei seguenti casi:
a) sono trasportate soltanto le persone che hanno un contratto di lavoro valido sul territorio dello Stato di destinazione, hanno un diritto di residenza valido nello stato di destinazione o rientrano in Romania dallo Stato in cui hanno lavorato o vissuto
b) esiste l’accordo dei Paesi di transito e dello Stato di destinazione.
Art.14 (1) A partire dal 15 maggio 2020 tutte le persone che arrivano in Romania dall'estero saranno poste in quarantena/isolamento nella propria dimora, ad eccezione di:
(2) - autisti dei veicoli di trasporto merce con capacità massima autorizzata superiore a 2,4 t
- membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale del sistema nazionale di difesa e ordine pubblico e sicurezza nazionale;
- piloti di aeronavi e personale navigante;
- personale ferroviario;
- personale navigante che sbarca dalle navi interne
- dipendenti degli operatori economici della Romania che effettuano lavori all'esterno della Romania;
- rappresentanti delle compagnie straniere che hanno filiali/succursale/rappresentanze sul territorio nazionale, se all'ingresso in Romania non hanno sintomi associati a COVID-19 e dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
- membri delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle altre rappresentanze diplomatiche accreditate a Bucarest, se all'ingresso in Romania non hanno sintomi associati a COVID-19;
***15/05/2020
Informazioni sul transito in Serbia per il rientro via terra in Italia
Si informano i connazionali che intendono fare rientro in Italia via terra attraversando la Serbia che il transito è soggetto a condizioni particolari. Si rimanda in merito a quanto segnalato dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado (cliccare qui). Si ricorda che in ogni caso l'ingresso in Italia è consentito solo per impellenti motivi di lavoro o salute o per ragioni di assoluta necessità (cliccare qui per prendere visione delle condizioni), di cui dovrà essere fatto stato alla frontiera italiana producendo un'autocertificazione secondo il modello di cui a questo link.
***24/04/2020
Si rende noto che Air Dolomiti ha aperto le prenotazioni sul sito www.airdolomiti.it per un volo da Bucarest a Roma e Milano che partirà martedì 28 aprile alle ore 13:35.
Si attira nuovamente l’attenzione sulle norme (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia) che regolano, in questi tempi di emergenza sanitaria, l’ingresso sul territorio nazionale. Si sottolinea in particolare che è possibile rientrare in Italia solo per impellenti motivi di lavoro o salute, o per ragioni di assoluta urgenza. Chi non si trova in tali condizioni, come chi le attesta contrariamente a verità, è passibile di conseguenze penali se tenta l’ingresso in Italia.
Si ricorda inoltre che i viaggiatori devono poter contare su qualcuno che venga a prenderli in aeroporto o poter noleggiare un mezzo privato, in quanto non possono prendere mezzi di trasporto pubblico. Devono poter indicare il domicilio presso il quale osserveranno il prescritto periodo di isolamento. È possibile il transito via aerea verso altre destinazioni, purché non si esca dall’area aeroportuale.
I viaggiatori dovranno compilare e presentare all’imbarco e alla frontiera un’autocertificazione su questo modello (link al modulo), redatta in autonomia e con responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
***17/04/2020
TRASPORTO MARITTIMO
Si informa che l'Art. 3 dell'Ordinanza Militare n. 9/2020 relativo al personale navigante prevede:
Art. 3 (1) Nell'effettuare il cambio dell'equipaggio, a bordo delle navi di navigazione interna battenti bandiera romena e sulle navi marittime, indipendentemente dalla bandiera battente, situate nei porti romeni, il personale navigante deve presentare alle autorità competenti “il Certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti” stabilito dalla Commissione Europea nell'allegato 3 della Comunicazione sull’attuazione delle Corsie Verdi («Green Lanes») previste dagli Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali - C(2020) 1897 del 23.03.2020.
(2) omissis...
(3) Nell'effettuare il cambio dei membri dell'equipaggio a bordo di navi marittime, indipendentemente dalla bandiera battente, situate nei porti romeni, il personale navigante, a prescindere dalla zona da cui proviene, deve essere preventivamente sottoposto a test per COVID-19, da parte del personale della direzione della sanità pubblica che opera in quel porto.
(4) Il personale navigante marittimo, previsto al paragrafo 3, che non presenta sintomi associati a COVID-19, sarà trasportato da/verso i valichi di frontiera, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, sulla rotta più breve e senza interruzioni. Il personale navigante marittimo e quello che fornisce il servizio di trasporto devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro COVID-19.
(5) Al fine di effettuare il cambio dell'equipaggio, l'agente della nave marittima o il datore di lavoro del personale navigante marittimo, a seconda dei casi, è tenuto a fornire al personale navigante quanto segue: a) test per COVID-19; b) dispositivi di protezione individuale contro COVID-19 per il trasporto di cui al paragrafo (4); c) il certificato di cui al paragrafo (1).
(6) Il personale navigante romeno, marittimo e fluviale, che viene rimpatriato e che all’ingresso nel paese non presenta sintomi associati a COVID-19, è soggetto alle misure di isolamento domiciliare, a condizione che il datore di lavoro gli fornisca il certificato di cui al paragrafo (1), nonché un’autodichiarazione, il cui modello è stabilito dal Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, sull’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale contro COVID-19 per la durata del trasferimento dalla nave al luogo in cui può essere contattato negli ulteriori 14 giorni.
***17/04/2020
Si informa che il Parlamento romeno ha votato ieri la proroga per ulteriori 30 giorni dello Stato di emergenza nel Paese.
***16/04/2020
Si informa che questa Ambasciata sta cercando di programmare un ulteriore volo dopo i due del 21 aprile, già esauriti. Non ci sarà bisogno di ulteriori segnalazioni al riguardo e la notizia verrà pubblicata non appena avremo conferma della sua fattibilità. Come per gli undici pubblicati dal 9 marzo ad oggi, anche l’eventuale volo successivo - se possibile organizzarlo – sarà un volo commerciale aperto alle prenotazioni individuali delle persone che si trovano nelle condizioni di legge per l’ingresso in Italia (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia), le quali dovranno procedere all'acquisto del biglietto direttamente presso la compagnia.
***14/04/2020
Si rende noto che Air Dolomiti ha aperto le prenotazioni sul sito www.airdolomiti.it per due voli da Bucarest a Roma e Milano che partiranno martedì 21 aprile alle ore 13:35 e 14:35.
Si attira nuovamente l’attenzione sulle norme (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia) che regolano, in questi tempi di emergenza sanitaria, l’ingresso sul territorio nazionale. Si sottolinea in particolare che è possibile rientrare in Italia solo per impellenti motivi di lavoro o salute, o per ragioni di assoluta urgenza. Chi non si trova in tali condizioni, come chi le attesta contrariamente a verità, è passibile di conseguenze penali se tenta l’ingresso in Italia.
Si ricorda inoltre che i viaggiatori devono poter contare su qualcuno che venga a prenderli in aeroporto o poter noleggiare un mezzo privato, in quanto non possono prendere mezzi di trasporto pubblico. Devono poter indicare il domicilio presso il quale osserveranno il prescritto periodo di isolamento. È possibile il transito via aerea verso altre destinazioni, purché non si esca dall’area aeroportuale.
I viaggiatori dovranno compilare e presentare all’imbarco e alla frontiera un’autocertificazione su questo modello (link al modulo), redatta in autonomia e con responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
*** 11/04/2020
Informazioni sul transito in Ungheria per il rientro via terra in Italia:
Si informano i connazionali che intendono fare rientro in Italia via terra attraversando l'Ungheria che il transito è soggetto a condizioni particolari. Si rimanda in merito a quanto segnalato dall'Ambasciata d'Italia a Budapest (cliccare qui).Si ricorda che in ogni caso l'ingresso in Italia è consentito solo per impellenti motivi di lavoro o salute o per ragioni di assoluta necessità (cliccare qui per prendere visione delle condizioni), di cui dovrà essere fatto stato alla frontiera italiana producendo un'autocertificazione secondo il modello di cui a questo link.
Questa Ambasciata sta verificando la possibilità di organizzare un ulteriore volo speciale, sempre su acquisto del biglietto, dopo i tre voli Alitalia, i due voli Tarom, i tre voli Blue Air e quello Air Dolomiti realizzati nei giorni scorsi.
Il volo potrebbe essere organizzato martedì 21 aprile da Bucarest, destinazione Roma e Milano, ancora con il vettore Air Dolomiti.
Al fine di poter programmare tale volo, è imperativo valutare quante persone si trovino nelle condizioni stabilite dalle norme italiane (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia) che regolano, in questi tempi di emergenza sanitaria, l’ingresso sul territorio nazionale, che si invita a leggere attentamente.
Si sottolinea in proposito che è possibile rientrare in Italia solo per impellenti motivi di lavoro o salute, o per ragioni di assoluta urgenza. I viaggiatori devono poter contare su qualcuno che venga a prenderli in aeroporto o poter noleggiare un mezzo privato, in quanto non possono prendere mezzi di trasporto pubblico. Devono poter indicare il domicilio presso il quale osserveranno il prescritto periodo di isolamento. È possibile il transito via aerea verso altre destinazioni, purché non si esca dall’area aeroportuale.
Chi non si trova in tali condizioni, come chi le attesta contrariamente a verità è passibile di conseguenze penali se tenta l’ingresso in Italia.
In caso si riesca ad organizzare il volo, i viaggiatori dovranno comunque compilare e consegnare all’imbarco e alla frontiera un’autocertificazione redatta su questo modello (link), consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
Chi si trova nelle condizioni sopra descritte, che dovranno essere valutate in autonomia e con responsabilità, e intende fare rientro nella data indicata, è invitato a mandare entro le ore 12 di giovedì 16 aprile una mail al seguente indirizzo bucarest.covid19@esteri.it, specificando nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, residenza e brevemente i motivi del rientro in Italia.
*** 06/04/2020
TRASPORTO MERCI
Con l'Ordinanza Militare n. 7 del 04.04.2020, le Autorità romene hanno disposto quanto segue:
Art. 12. - All'ingresso in Romania, i conducenti di autoveicoli di trasporto merci con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate, che non presentano sintomi associati a COVID-19, compilano una dichiarazione sotto la propria responsabilità, il cui modello è stabilito dal Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, nella quale dichiarano il posto in cui possono essere contattati durante il periodo tra i trasporti. Non sono soggetti alle misure di isolamento domiciliare/quarantena, a condizione che il datore di lavoro fornisca a loro dispositivi individuali di protezione contro COVID-19.
Art. 13. - Le disposizioni dell'art. 12 si applicano di conseguenza anche ai conducenti di autoveicoli di trasporto merci con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate che viaggiano ai fini dell’esercizio della professione dalla Romania in un altro Stato membro dell'Unione Europea o da un altro Stato dell'Unione Europea in Romania, quale stato di residenza del conducente, indipendentemente dal fatto che il viaggio sia effettuato a bordo del autoveicolo di trasporto merci o con mezzi individuali o in modo autonomo. Essi devono presentare, all'ingresso in Romania, un certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro.
Art. 14. - (1) I conducenti di autoveicoli di trasporto merci con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate, che transitano il territorio della Romania, non sono tenuti a compilare, al momento dell'ingresso nel territorio della Romania, la dichiarazione epidemiologica, se soddisfano le seguenti condizioni minime:
a) utilizzano solo corridoi e punti dell’attraversamento del confine di Stato situati alle estremità di questi corridoi, approvati dal Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni e dal Ministero degli Affari Interni. Qualsiasi deviazione da questi corridoi è vietata;
b) il transito del territorio romeno avviene in un intervallo di tempo minimo, senza superare 48 ore dall'ingresso in Romania, compresi i periodi di riposo giornaliero;
c) lo stazionamento dell’autoveicolo è effettuato esclusivamente in parcheggi situati nei corridoi di transito, opportunamente contrassegnati.
(2) In caso di inosservanza delle condizioni previste al par. (1), il conducente dell’autoveicolo sarà costretto a entrare in quarantena per 14 giorni e sostenere le spese relative alla sua quarantena. In questo caso, l’autoveicolo potrà essere ritirato da un rappresentante del proprietario.
(3) All'ingresso in Romania, il conducente è tenuto ad applicare, sulle parti vetrate dell’autoveicolo (parabrezza), un adesivo speciale messo a disposizione dall'Ispettorato statale per il Controllo del Trasporto Stradale, nonché a mantenere nel suo possesso il modulo di transito redatto sul modello stabilito dal Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e delle Comunicazioni.
*** 06/04/2020
il Presidente Iohanis ha annunciato che la prossima settimana verrà prorogato lo stato di emergenza di un'altro mese.
*** 03/04/2020
Si rende noto che Air Dolomiti ha aperto le prenotazioni sul sito www.airdolomiti.it per il volo da Bucarest a Roma e Milano di mercoledì 8 aprile. Si attira nuovamente l’attenzione sulle norme (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia) che regolano, in questi tempi di emergenza sanitaria, l’ingresso sul territorio nazionale e in particolare sulla necessità di compilare e consegnare all’imbarco e alla frontiera un’autocertificazione redatta su questo modello (link al modulo), consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
***03/04/2020
Questa Ambasciata sta verificando la possibilità di organizzare un ulteriore volo speciale a pagamento, dopo i tre voli Alitalia, i due voli Tarom e i tre voli Blue Air realizzati nei giorni scorsi.
Il volo potrebbe essere organizzato nel corso della prossima settimana da Bucarest, destinazione Roma e Milano, con il vettore Air Dolomiti.
Nell’invitare gli interessati a monitorare i siti dell’Ambasciata e della compagnia Air Dolomiti per una tempestiva prenotazione e acquisto dei biglietti, si attira nuovamente l’attenzione sulle norme (Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia) che regolano, in questi tempi di emergenza sanitaria, l’ingresso sul territorio nazionale. Si precisa che in caso si riesca ad organizzare il volo, i viaggiatori dovranno compilare e consegnare all’imbarco e alla frontiera un’autocertificazione redatta su questo modello (link al modulo), consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
***02/04/2020
Si informa che è stato pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un aggiornamento delle faq (https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti)
***30/03/2020
Con l'Ordinanza militare n.4 del 29.03.2020, le Autorità romene hanno adottato nuove misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid 19. (allegata traduzione integrale del testo). Si attira in particolare l'attenzione sulle seguenti disposizioni relative al trasporto merce:
Art.4 - (1) All'ingresso nel paese, per la protezione delle loro famiglie, i conducenti dei veicoli merci con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate optano per la quarantena/ isolamento, nel periodo tra due trasporti di merci, ma per non più di 14 giorni, tramite una delle seguenti modalità di protezione contro la diffusione di COVID-19:
a) quarantena in degli spazi messi a disposizione dal datore di lavoro;
b) l'isolamento domiciliare insieme a tutte le persone con cui vivono / abitano, o da soli, in un altro spazio abitativo disponibile;
c) quarantena su richiesta, negli spazi messi a disposizione dalle autorità della pubblica amministrazione, con l’assunzione delle spese relative alla quarantena.
(2) L'opzione per una delle modalità previste al par. (1) si materializza completando, da parte dei conducenti dei veicoli merci con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate, una dichiarazione sotto la propria responsabilità con la quale assume una delle 3 varianti di quarantena / isolamento.
(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai piloti di aeromobili e al personale navigante.
Art. 11 - (1) Il trasporto marittimo e per vie navigabili interne, l'accesso delle navi ai porti romeni, nonché l'ispezione e il funzionamento delle navi sono effettuati senza restrizioni, nel rispetto di tutte le misure per prevenire l'infezione da COVID-19, imposte dal Ministero della Salute.
(2) E’ vietato l’accesso dei piloti a bordo delle navi marittime e fluvio-marittime, che arrivano dalle aree a rischio rosse o gialle, se non dispongono dei dispositivi di protezione stabiliti dal Ministero della Sanità.
***30/03/2020
ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONCERNENTE I RIENTRI DALL'ESTERO
Si rende noto che con l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020 sono state introdotte nuove regole che disciplinano gli ingressi in Italia dall'estero, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Il vettore è responsabilizzato: l'autocertificazione sui motivi del viaggio (link al modulo) va consegnata anche all'imbarco e deve contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta), l'indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento, il mezzo proprio o privato con cui tale luogo sarà raggiunto e un recapito telefonico anche mobile. Per "necessità assoluta" si intendono le ragioni indicate nelle FAQ già pubblicata nel nostro sito.
2. Chi arriva dall'estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all'aeroporto, porto o stazione oppure l'interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un'auto a noleggio con conducente).
3. La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia. Quindi anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l'inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.
4. Tutti quelli che entrano dall'estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
5. L'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato
6. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova stanza d'albergo che lo accolga...), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato.
7. Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.
ORDINANZA del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Si ricorda infine che, oltre alle misure di carattere nazionale, alcune Regioni hanno adottato ulteriori provvedimenti di contenimento. Si raccomanda pertanto a tutti coloro che siano in procinto di recarsi in Italia di verificare eventuali disposizioni adottate dalle Regioni interessate dallo spostamento.
*** 25/03/2020
VOLO BLUEAIR
Blueair ci ha appena informati che partirà il 27 marzo un volo per Venezia. I connazionali interessati potranno acquistare i biglietti al seguente link: https://l.blueairweb.com/flyyouhome-otp-vce
*** 25/03/2020
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
*** 25/03/2020
TRASPORTO MARITTIMO
Si informa che ai sensi dell’articolo 9 dell’Ordinanza Militare n.3 del 24 marzo 2020 è vietato l'accesso alle navi marittime e fluvio-marittime nei porti situati sul Danubio marittimo fino al termine di un periodo di quarantena di 14 giorni a partire dall'ultimo porto di scalo situato in una zona rossa/gialla. La quarantena potrà essere effettuata nelle seguenti due zone di ancoraggio:
a) il porto di Sulina, per le navi provenienti dal Mar Nero;
b) il Danubio, miglio nautico 44, per le navi provenienti dal canale Bâstroe.
*** 25/03/2020
Si informa che le Autorità romene con l'Ordinanza Militare n.3 del 24.03.2020 hanno adottato nuove misure relative agli spostamenti nelle città e agli ingressi e ai transiti nel Paese:
Art.1 E’ vietata la circolazione delle persone al di fuori dell'abitazione/casa, con le seguenti eccezioni:
a) spostamenti per motivi di lavoro;
b) spostamenti per l'acquisto di beni che coprono le esigenze di base delle persone e degli animali da compagnia/domestici, nonché di beni necessari per lo svolgimento dell'attività professionale;
c) spostamenti per assistenza sanitaria che non può essere posticipata o eseguita a distanza;
d) spostamenti per motivi giustificati, come la cura / l’accompagnamento del minore, l'assistenza di anziani, malati, disabili o la morte di un familiare;
e) spostamenti brevi, vicino alla casa, relativi all'attività fisica individuale delle persone (escluse le attività sportive di squadra), nonché alle esigenze degli animali da compagnia/domestici;
f) spostamenti per donazione di sangue presso i centri di trasfusione di sangue;
g) spostamenti a scopo umanitario o volontario;
h) spostamenti per lo svolgimento di attività agricole;
i) spostamenti dei produttori agricoli per la commercializzazione di prodotti agroalimentari.
Art.2 La circolazione al di fuori dell'abitazione/casa delle persone che hanno raggiunto l'età di 65 anni è consentita solo nell’intervallo orario 11.00-13.00, per i seguenti motivi:
a) spostamenti per l’acquisto di beni che coprono le esigenze di base delle persone e degli animali da compagnia/domestici;
b) spostamenti per assistenza sanitaria che non può essere posticipata o eseguita a distanza;
c) spostamenti per motivi giustificati, come la cura/accompagnamento del minore, l'assistenza di anziani, malati, disabili o la morte di un familiare;
d) brevi spostamenti, vicino alla casa, relativi all'attività fisica individuale;
e) spostamenti brevi, vicino alla casa, relativi all'attività fisica individuale delle persone (escluse le attività sportive collettive), nonché alle esigenze degli animali da compagnia/domestici.
Art.3 La circolazione di persone di età superiore ai 65 anni è consentita anche al di fuori di questo intervallo, se effettuata per motivi professionali o per attività agricole.
Art.4 (1) Per la verifica del motivo dello spostamento da parte delle autorità competenti:
a) i dipendenti presentano il tesserino di servizio o il certificato rilasciato dal datore di lavoro;
b) le persone fisiche autorizzate, i proprietari delle imprese individuali, i membri delle imprese familiari, i liberi professionisti e le persone che esercitano attività agricole presentano una dichiarazione sotto la propria responsabilità, compilata in anticipo.
(2) Per tutti gli altri motivi sopra menzionati che non sono connessi all’attività lavorativa, viene presentata una autocertificazione, compilata in anticipo.
(3) L’autocertificazione deve includere nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, motivo e luogo dello spostamento, data e firma.
(4) Il certificato rilasciato dal datore di lavoro o l’autocertificazione possono essere presentati al personale delle autorità competenti di controllo anche su telefono, tablet o dispositivo elettronico simile.
(5) La misura entra in vigore il 25 marzo 2020, ore 12.00.
Art. 8 Tutti i voli degli operatori aerei da e verso la Francia e la Germania e sono sospesi per tutti gli aeroporti in Romania per un periodo di 14 giorni a partire dal 25 marzo 2020, alle ore 23:00.
Per il testo completo dell’Ordinanza Militare n.3 del 24.03.2020 consultare il sito stirioficiale.ro.
***25/03/2020
Si pubblica, per opportuna informazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo.
*** 22/03/2020
VOLO BLUEAIR
Blueair ci ha appena informati che partirà domani un volo per Venezia alle ore 17:15. I connazionali interessati potranno acquistare i biglietti al seguente link: https://l.blueairweb.com/flyyouhome-otp-vce
*** 22/03/2020
Si informa che le Autorità romene con l'ordinanza militare n.2 del 21.03.2020 hanno adottato nuove misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid 19. (allegata traduzione integrale del testo)
Si attira in particolare l'attenzione sulle seguenti disposizioni relative agli spostamenti nelle città e agli ingressi e ai transiti nel Paese:
Art. 4.
Nell’ intervallo orario 06.00 - 22.00, si raccomanda che la circolazione delle persone al di fuori dell'abitazione/casa sia effettuato solo per i seguenti motivi:
- spostamenti a fini professionali, compresi quelli tra l’abitazione e il luogo/i luoghi di svolgimento dell'attività professionale e viceversa;
- spostamenti per fornire beni che coprono le esigenze di base delle persone e degli animali di compagnia/animali domestici, nonché i beni necessari per lo svolgimento dell'attività professionale;
- spostamenti per assistenza sanitaria che non possono essere ritardati o effettuati a distanza;
- spostamenti per motivi giustificati, come l'assistenza/accompagnamento del bambino, l'assistenza degli anziani, dei malati o dei disabili o il decesso di un membro della famiglia;
- brevi spostamenti, nei pressi dell'abitazione/casa, legati all'attività fisica individuale della persona e alle esigenze degli animali di compagnia/animali domestici.
Art. 5.
(1) Nell’ intervallo orario 22.00 - 06.00, la circolazione delle persone al di fuori dell'abitazione/casa è consentito solo per i motivi indicati nell'articolo 3 (1) (a) e (b) del regolamento (CEE) n. 2081/92. 4,
(2) Al fine di verificare il motivo dello spostamento in interesse professionale, le persone sono obbligate a presentare, su richiesta del personale delle Autorità competenti, la tessera di servizio, il certificato rilasciato dal datore di lavoro o una dichiarazione sotto la propria responsabilità.
(3) Al fine di verificare il motivo dello spostamento a fini personali, le persone sono obbligate, su richiesta del personale delle Autorità competenti, a presentare una dichiarazione sotto la propria responsabilità (autocertificazione), compilata in anticipo.
(4) L’autocertificazione deve includere il nome e il cognome, la data di nascita, l'indirizzo dell'abitazione/casa/luogo dell'attività professionale, il motivo dello spostamento, la data di compilazione e la firma.
(5) Fanno eccezione a queste disposizioni il personale dell'Amministrazione presidenziale, del Parlamento rumeno, del Governo rumeno, del Pubblico Ministero, delle istituzioni del sistema di difesa nazionale, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, del corpo diplomatico e il personale di pubblica utilità.
(6) La misura si applica a partire dal 23 marzo 2020 alle 22.00, ore romene.
Art. 6.
(1) E’ vietato l'ingresso nel territorio della Romania, attraverso i valichi del confine di Stato, dei cittadini stranieri e apolidi, come definito nell'articolo 2 (a) e (b) dell'Ordinanza di emergenza del Governo n. 194/2002 sul regime degli stranieri in Romania, ripubblicato, con successivi emendamenti e aggiunte, a meno che non transitino il territorio della Romania attraverso i corridoi di transito, organizzati in base agli accordi con gli Stati vicini.
(2) Per eccezione, è consentito l'ingresso nel territorio della Romania dei cittadini stranieri e apolidi appartenenti alle seguenti categorie:
a) familiari di cittadini rumeni;
b) familiari di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, con residenza in Romania;
c) persone che possiedono un visto di lunga durata, un permesso di soggiorno o un documento equivalente al permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità romene in conformità con l'Ordinanza di emergenza del Governo n. 194/2002 sul regime degli stranieri in Romania, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, o un documento equivalente a esso emesso dalle Autorità di altri Stati, in conformità con il diritto dell'Unione europea;
d) persone che si spostano per interessi professionali, comprovati da un visto, permesso di soggiorno o altro documento equivalente;
e) personale diplomatico o consolare, personale delle organizzazioni internazionali, personale militare o personale in grado di fornire assistenza per aiuti umanitari;
f) passeggeri in transito, compresi quelli rimpatriati a seguito della tutela consolare;
g) passeggeri che viaggiano per motivi improcrastinabili (medici o familiari);
h) persone che hanno bisogno di protezione internazionale o viaggiano per altri motivi umanitari.
(3) La misura si applica a partire dal 22 marzo 2020, ore 22.00, ore romene.
Si precisa che nell'accezione del termine 'straniero' dell'articolo 6, non sono compresi i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.
*** 22/03/2020
AVVISO TRASPORTO DI MERCI
Si informa che a seguito dell'Ordinanza militare n.2 del 21.03.2020, le esenzioni alle misure di quarantena/isolamento già previste per i conducenti di autoveicoli di trasporto merci con capacita’ massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di autoveicoli di trasporto merci con capacita’ massima autorizzata superiore a 2,4 t, se asintomatici ai controlli.
*** 20/03/2020
Messaggio dell'Ambasciatore d'Italia a Bucarest ai connazionali in partenza per l'Italia. https://youtu.be/LgoEiUX9Av4
*** 19/03/2020
Per i voli Alitalia con direzione Roma, Alitalia informa che per motivi tecnici il check-in online è possibile solo per i detentori di passaporto. Chi è in possesso della sola carta d’identità dovrà effettuare il check-in allo sportello in aeroporto.
*** 19/03/2020
Si rende noto che il Decreto n.120 del 17.03.2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, dispone l’obbligo per le persone fisiche entrate in Italia tramite, tra gli altri, trasporto aereo, anche asintomatiche, di i) comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente, ii) osservare un periodo di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e iii) comunicare l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'Autorità sanitaria.
Sono esonerate le persone che entrano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore (prorogabili motivatamente di ulteriori 48 ore), che sono comunque tenute a presentare un’ apposita autocertificazione attestante le esigenze lavorative.
*** 19/03/2020
AVVISO TRASPORTO DI MERCI
Si informa che i conducenti degli autoveicoli di trasporto merce con capacita' massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate hanno l'obbligo, al valico di frontiera, di essere muniti di mezzi individuali di protezione, quali disinfettante, guanti, mascherina e di presentare documenti che attestino i dettagli dell'itinerario fino alla destinazione.
*** 18/03/2020
Si rende noto che Alitalia ha aperto le prenotazioni sul sito https://www.alitalia.com/it_it per il volo AZ8493 da Bucarest (OTP) a Roma (FCO) di venerdì 20 marzo 2020 con partenza alle ore 20 e per il volo AZ8493 da Bucarest (OTP) a Roma (FCO) di sabato 21 marzo 2020 con partenza alle ore 20. Si ricorda che le disposizioni di contenimento del covid-19 adottate dalle Autorità romene prevedono che chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in Italia osservi un periodo di autoisolamento/quarantena di 14 giorni a partire dalla data d'ingresso in Romania.
*** 18/03/2020
In merito al volo che Alitalia ha programmato per venerdì 20 marzo, aprendo le prenotazioni nel corso della notte ed esaurito nei posti, si rende noto che la stessa Alitalia sta lavorando a ulteriori soluzioni di viaggio da Bucarest. Si raccomanda di monitorare attentamente il sito Alitalia https://www.alitalia.com/it_it
*** 16/03/2020
RECENTI MISURE ADOTTATE DALLE AUTORITA' ROMENE
Si riportano di seguito le ultime disposizioni fornite dalle Autorità locali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 nel paese, a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza:
- Tutte le persone asintomatiche che rientrano in Romania da paesi con almeno 500 casi confermati di Covid-19 verranno sottoposte all’isolamento domiciliare per un periodo di 14 giorni;
- Le persone in isolamento domiciliare che sviluppano sintomi specifici devono rimanere in isolamento e contattare il numero unico di emergenza 112. Il personale medico farà una valutazione clinica e raccoglierà prove biologiche per l’effettuazione del test;
- Tutte le persone che rientrano in Romania da zone/paesi sottoposti a quarantena entreranno in quarantena obbligatoria. La lista delle zone/paesi sottoposti a quarantena è reperibile al seguente link: https://www.cnscbt.ro/index.php/1513-lista-zone-afectate-15-03-2020/file.
Tutte le misure sopraelencate sono entrate in vigore alle ore 21.00 del 15 marzo 2020.
*** 16/03/2020
AVVISO TRASPORTATORI MERCI
A seguito delle numerose richieste pervenuteci in merito al trasporto di beni, si precisa che i conducenti di mezzi di trasporto internazionale di merci superiore a 3,5 tonnellate, nonché i conducenti che effettuano l’approvvigionamento delle aziende agricole o di altri obiettivi dell’industria alimentare sono esenti dal regime di autoisolamento/quarantena all’ingresso in Romania.
Tuttavia, all’ingresso in Romania, vengono effettuati controlli sanitari che permettono di identificare se il conducente presenta sintomi specifici, caso in cui viene chiamato il servizio di emergenza 112 per il trasporto in ospedale e per una valutazione clinica e test di positività.
Nel caso in cui il conducente sia stato in contatto stretto con un caso confermato di contagio da Covid-19, la suddetta esenzione dal regime di autoisolamento non si applica.
*** 16/03/2020
MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL CONTAGIO
Si riportano nel link di seguito le misure di prevenzione contro il contagio da Coronavirus raccomandate dal Ministero italiano della Salute:
Si invitano pertanto tutti i connazionali ad attenersi per quanto possibile a tali raccomandazioni, nonché alle raccomandazioni fornite dalle autorità romene.
*** 15/03/2020
Si rende noto che ci sarà un volo Alitalia da Bucarest a Roma. Data, orario e modalità di prenotazione e acquisto del biglietto verranno pubblicati su questo sito e sui profili social di questa Ambasciata non appena disponibili. Si raccomanda anche di seguire il sito Alitalia https://www.alitalia.com/it_it.
*** 14/03/2020
In merito alle numerose richieste pervenute, si precisa che le Autorita' romene hanno sospeso i voli DIRETTI per l'Italia. Permane la possibilita' di fare rientro in Italia con voli che prevedano scali intermedi. Non viene richiesto nessun certificato medico ai cittadini italiani che intendano lasciare la Romania.
*** 11/03/2020
A chiarimento di quanto in precedenza riportato, si precisa che a seguito delle disposizioni adottate dal Governo Italiano relativamente all’intero territorio nazionale, le Autorita' romene hanno disposto che tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia che comunque entrino in Romania, verranno sottoposti alla misura della quarantena presso istituti dedicati per un periodo di 14 giorni.
*** 10/03/2020
A seguito della riunione del Comitato Nazionale per i Casi Speciali di Emergenza, svoltasi il 9 marzo scorso, è stata approvata la sospensione del trasporto stradale di persone su tutte le rotte verso e dall’Italia. La misura sarà in vigore da oggi 10 marzo fino al 31 marzo 2020. Inoltre, a partire dal 12 marzo fino al 31 marzo sono sospesi i trasporti ferroviari verso e dall’Italia.
*** 09/03/2020
A partire da oggi, 9 marzo 2020, alle ore 12:00, entrano in vigore le decisioni del Comitato Nazionale per le Situazioni Speciali di Emergenza relative all'imposizione di restrizioni al traffico da e verso gli Stati colpiti dall'infezione con il nuovo coronavirus.
Pertanto, i voli da e per l'Italia sono sospesi. Inoltre, gli operatori aerei hanno l'obbligo di comunicare ai cittadini romeni che si imbarcheranno dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran e dalla Corea del Sud verso la Romania, con scalo, il fatto che verranno posti in quarantena o autoisolamento sul territorio della Romania.
Gli operatori aerei hanno altresì l'obbligo di non consentire l'imbarco a persone con cittadinanza diversa da quella romena che arrivino in Romania, con scalo, dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran e dalla Corea del Sud.
I cittadini romeni che arrivano nel Paese attraverso i punti di frontiera terrestri, provenienti o che abbiano viaggiato in Italia, Cina, Iran e Corea del Sud vengono posti in quarantena istituzionalizzata sul territorio del distretto di confine o in autoisolamento domiciliare, a seconda della zona di provenienza.
L'accesso di cittadini stranieri che arrivano in Romania dall'Italia, dalla Cina, dall'Iran, dalla Corea del Sud, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, è consentito solo a condizione di quarantena obbligatoria o autoisolamento, a seconda dei casi.
Il trasporto di merce superiore a 3,5 tonnellate è esente dalle restrizioni al traffico. Le suddette restrizioni si applicano anche al trasporto marittimo e fluviale.
Le decisioni sopra elencate sono valide fino al 31 marzo, con possibilità di proroga.
*** 02/03/2020
Le autorità romene, con particolare riferimento all’Italia, forniscono le seguenti disposizioni:
Le persone che arrivano in Romania da uno dei Comuni italiani interessati alle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio disposte dal Governo italiano verranno poste in quarantena per 14 giorni dall’arrivo in Romania nelle strutture speciali destinate a tale scopo. I Comuni italiani interessati dalle misure sopra citate risultano attualmente essere i seguenti: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e Vo Euganeo.
Le persone che arrivano in Romania dalle altre località delle Regioni Lombardia e Veneto e dall’Emilia-Romagna sono tenute ad osservare un regime di isolamento domiciliare/alberghiero per un periodo di 14 giorni a partire dall’arrivo in Romania.
*** 28/02/2020
Aggiornamento Elenco Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'
Le persone che arrivano in Romania da una delle 11 localita' sopra indicate verranno poste in quarantena, per 14 giorni dall'arrivo, nelle strutture speciali destinate a tale scopo. Le persone che arrivano in Romania dalle altre localita' delle regioni Lombardia e Veneto entreranno in regime di isolamento volontario domiciliare/alberghiero per un periodo di 14 giorni a partire dall'arrivo in Romania.
*** 26/02/2020
Ulteriori chiarimenti sulle misure concrete a livello nazionale:
• I cittadini romeni e stranieri provenienti dalle località messe in quarantena dalle Autorità di altri Stati entreranno automaticamente in quarantena (negli spazi dedicati che saranno messi a disposizione dal Ministero romeno della Salute/dalla Direzione romena della Pubblica Sanità)
• I cittadini romeni e stranieri provenienti dalle regioni colpite dal coronavirus entreranno in autoisolamento domiciliare/alberghiero per 14 giorni
Le Direzioni della Sanità Pubblica hanno le evidenze aggiornate delle due categorie menzionate: località sottoposte a quarantena e regioni/zone colpite dal coronavirus, in base alle quali viene disposta la misura della quarantena o dell’autoisolamento.
Nei punti di frontiera ci sono delle squadre miste – Unità di frontiera/Direzione della Sanità Pubblica che raccolgono i dati di interesse riguardanti il tragitto e valutano lo stato di salute dei cittadini che entrano nel Paese dalle zone colpite dal coronavirus.
Tutte le persone che arrivano dagli Stati classificati come colpiti dall'infezione COVID-19 devono compilare un modulo in cui si richiedono informazioni dettagliate riguardanti lo storico del loro soggiorno nelle zone colpite, gli eventuali contatti con persone infette da COVID-19 e il loro indirizzo di domicilio/residenza in Romania.
*** 25/02/2020
Il Ministero della Salute romeno ha informato il 25 febbraio che “all'arrivo in Romania, tutti i viaggiatori asintomatici (delle) 11 località in Italia andranno direttamente in quarantena, per un periodo per 14 giorni.
Le altre persone provenienti dalle regioni Lombardia e Veneto entreranno in isolamento volontario a casa per 14 giorni dall'arrivo in Romania.
Tutte le persone in quarantena riceveranno materiale informativo con un insieme di regole che devono seguire, così come coloro che saranno isolati a casa e riceveranno un altro insieme di regole".
*** 23/02/2020
Si informa che la Romania sta adottando misure di controllo e quarantena per i viaggiatori provenienti dalle località colpite dal coronavirus nella regione Veneto e provincia di Lodi o che abbiano viaggiato in queste località negli ultimi 14 giorni. Le misure di controllo riguardano i punti di frontiera marittima, aerea e fluviale e terrestre.
A tal riguardo, si trasmette di seguito il link dal quale scaricare il comunicato stampa diramato oggi dalle Autorità romene e relativa traduzione.
Comunicato stampa Ministero della Sanità del 23.02.2020 - Misure aggiuntive per limitare e prevenire possibili malattie da Coronavirus
I rappresentanti del Comitato intersettoriale per la prevenzione e la limitazione delle malattie con il nuovo Coronavirus (COVID-19), assieme ai rappresentanti delle autorità responsabili in questo campo, hanno tenuto una teleconferenza la sera del 22 febbraio 2020, in vista dell'evoluzione dei casi di malattia in Italia, in aree in cui si trovano o viaggiano numerosi cittadini rumeni.
Finora, le autorità italiane non hanno segnalato casi di cittadini rumeni sintomatici con il nuovo coronavirus.
In questo contesto, la Romania potrebbe essere più esposta ai casi di infezione con il nuovo coronavirus sul territorio nazionale, a causa delle dinamiche del viaggio dei cittadini rumeni sulla terra e delle rotte aeree tra i due paesi.
Le autorità sanitarie includeranno le persone che arrivano in Romania dalle località colpite nella regione Veneto e nella provincia di Lodi / Lombardia o che hanno viaggiato in queste località negli ultimi 14 giorni, nella categoria di coloro che devono restare, dopo essere entrati nel paese, in condizioni di quarantena per 14 giorni. Queste misure sono simili a quelle applicate dalle autorità italiane.
Le nuove misure saranno trasmesse dal Ministero della Salute alle unità sanitarie e ai medici di famiglia, attraverso i dipartimenti di sanità pubblica delle contee e del Comune di Bucarest.
Le misure per controllare e prevenire l'infezione con il nuovo coronavirus saranno integrate nei punti di frontiera terrestri, marittimi / fluviali e aerei. Il Ministero della salute fornirà il personale medico necessario ai valichi di frontiera, con specialisti dei dipartimenti di sanità pubblica, anche con distacco da altre contee e unità sanitarie.
Tutte le persone che rientrano nella definizione di caso sospetto, saranno immediatamente segnalate da tutte le unità sanitarie in cui sono presentate (unità di emergenza, ospedali, medici di famiglia) ai dipartimenti di sanità pubblica e al Servizio di monitoraggio della DSU.
In questi giorni, il Ministero della Salute completerà il quadro legislativo con le misure necessarie per la quarantena e la gestione dei casi sospetti e confermati di infezione da coronavirus (COVID-19).
La campagna di informazione della popolazione sull'infezione con il nuovo coronavirus, le misure di prevenzione individuali e collettive da adottare saranno estese e un bollettino informativo giornaliero sarà elaborato sull'evoluzione della situazione a livello internazionale e su eventuali misure aggiuntive adottate dalle autorità rumene.
***
Si pubblica qui di seguito l'elenco dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da corona virus quale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020:
Allegato 1
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'