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PASSAPORTI

Il passaporto può essere richiesto alla Cancelleria consolare di Bucarest dai cittadini residenti nella Circoscrizione Consolare (iscritti all’AIRE) oppure, in casi particolari, dai non residenti, solo e soltanto per comprovati documentati motivi. In quest’ultimo caso sarà necessario acquisire preventivamente il nullaosta e la delega espressa da parte dell’Ufficio (Questura o Rappresentanza Diplomatico/Consolare) competente per residenza.

Si rammenta che dal novembre 2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori. Il connazionale minore, fin dalla nascita, può ottenere il rilascio di un proprio passaporto individuale. Inoltre, dal 26 giugno 2012, i minori possono viaggiare solo con un proprio passaporto (anche se sono iscritti sul passaporto dei genitori).

Per il rilascio del passaporto deve essere presentata la seguente documentazione:

1) Istanza di richiesta del passaporto, clicca qui.
2) N. 2 foto formato passaporto (3,5 x 4 cm) a colori con fondo bianco, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto con viso in primo piano ed a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili.
3) il precedente passaporto, se disponibile o altro documento di riconoscimento.
4) Nel caso di richiesta del passaporto da parte di soggetto maggiorenne con figli minori, dichiarazione di assenza di provvedimenti inibitori al rilascio del passaporto clicca qui.
5) Nel caso di richiesta del passaporto per un minore clicca qui, l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale su modello fornito dalla cancelleria consolare clicca qui, corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento (per i cittadini romeni sono accettate esclusivamente copie del passaporto o della patente di guida, non della carta d’identità romena).
6) Nel caso di richiesta di passaporto per furto o smarrimento, copia della denuncia presso le autorità romene.

Tutta la documentazione indicata ai punti da 1) a 6), deve essere anticipata all’indirizzo passaporti.bucarest@esteri.it e dovrà essere consegnata in originale dall’interessato al momento dell’appuntamento.

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il passaporto ha la seguente durata:
– 3 anni, fino a 3 anni di età
– 5 anni, dai 3 anni ai 18 anni
– 10 anni, dopo il compimento dei 18 anni.

I minori di anni quattordici, per i quali vige l’obbligo del possesso di documento di espatrio individuale (passaporto o carta di identità) possono viaggiare solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori o da persona a cui vengano affidati.


Per l’affidamento del minore ad altra persona, ente o compagnia di trasporto, i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) sono tenuti a richiedere con apposita “dichiarazione” (
clicca qui), presentata alla Cancelleria consolare o all’Autorità italiana competente, l’attestazione o la stampa sul passaporto dell’autorizzazione agli affidatari. La richiesta dovrà indicare il periodo e i paesi di transito e destinazione relativi al viaggio del minore.

Si ricorda che dal dicembre 2013 le Autorità romene hanno introdotto particolari restrizioni all’espatrio. Nel caso in cui
uno dei due genitori sia romeno e viaggi con minori aventi doppia cittadinanza (ad es. romena e italiana), per le Autorità locali i minori saranno considerati romeni anche se la loro nascita non è registrata in Romania. In tali casi, la
normativa prevede che i minori, per uscire dalla Romania accompagnati da uno dei due genitori, debbano avere dichiarazione di consenso scritta anche dell’altro genitore (Legge nr. 248 del 20/07/2005 art. 30 comma 1 lettere b e d).

IMPORTANTE – In riferimento a quanto sopra descritto SI INFORMA che, ai sensi della Legge di Romania n. 169 del 30.09.2016 è ora consentito al minore cittadino romeno (o anche romeno) il passaggio delle frontiere della Romania accompagnato da un solo genitore senza l’assenso dell’altro genitore qualora il minore stesso viaggi per ritornare nel proprio Paese di residenza.

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.politiadefrontiera.ro alla pagina “Conditii de calatorie”.

Il costo del libretto passaporto è di Euro 117 da corrispondere in contanti in valuta romena.
Al connazionale viene rilasciato un passaporto elettronico che, in base alla normativa comunitaria, prevede la rilevazione delle impronte digitale e l’apposizione della firma presso la Cancelleria consolare. I minori di dodici anni sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali e dall’apposizione della firma.
Al ritiro del passaporto il richiedente deve verificare accuratamente la correttezza di tutti i dati.

Per ulteriori informazioni a carattere generale sul passaporto clicca qui.