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ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA (23 e 24 maggio 2014)

Vademecum Elezioni 2014 VADEMECUM


Si comunica a tutti i connazionali che le sezioni elettorali istituite da quest’Ambasciata presso l’Istituto Italiano di Cultura, Aleea Alexandru, 41 011822 Bucureşti osserveranno i seguenti orari:

venerdì 23 maggio 2014 dalle ore 17 alle ore 22
sabato 24 maggio 2014 dalle ore 7 alle ore 18

I documenti necessari per l’ammissione al voto sono:

• Documento d’identità
• Certificato elettorale
(ricevuto direttamente dal Ministero dell’Interno) o certificato sostitutivo

* Il certificato sostitutivo (nel caso l’elettore non avesse ricevuto il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni) puo’ essere ritirato personalmente dall’elettore presso gli uffici della Cancelleria Consolare in str. Arh. Ion Mincu, 12 (entrata da str. Delavrancea). Gli uffici della Cancelleria Consolare resteranno aperti durante le votazioni.

Si rammenta il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell’Unione Europea che dalla legge italiana. In particolare:
– chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
Nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:
A) articolo 9 dell’Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom): “Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta”;
B) art. 49 Legge 18/1979: “Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’Italia e per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 258”;
C) art. 4 Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993: “L’elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni”;
D) art. 3, comma 1, Decreto Legge 408/1994, conv. in Legge 483/1994: “Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi”.