SUCCESSIONI
Rientra tradizionalmente tra le funzioni consolari quella di provvedere alla tutela dell’eredità e, in genere, degli interessi successori di persone di cittadinanza italiana decedute all’estero, o il cui decesso (anche se non si tratta di italiani) abbia in qualche modo interessato un cittadino italiano. Le attribuzioni consolari in materia successoria derivano fondamentalmente dall’art. 46 del D.Lgs.. 71/2011 e riguardano sostanzialmente:
• l’informazione dell’apertura di successioni;
• la trasmissione alle competenti autorità nazionali delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità;
• la predisposizione di misure di custodia dei beni ereditari (su richiesta di un tribunale italiano).
Si fa presente che il 17/08/2015 è entrato in vigore il Regolamento U.E. n.650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (G.U. L.201 del 27/07/2012).
Il regolamento stabilisce come criterio generale (art. 21) che la legge applicabile alle successioni legittime (quelle in cui non sia stato fatto testamento) sia quello della residenza abituale della persona deceduta.
Lo stesso criterio si applica anche nel caso delle successioni testamentarie quando la persona deceduta non abbia specificamente richiesto l’applicazione della legge di uno Stato diverso da quello in cui aveva la propria residenza abituale.
Nel caso in cui una parte dei beni della persona deceduta si trovino in uno Stato diverso da quello in qui quest’ultimo aveva la propria residenza abituale, il Regolamento 650/12 prevede la possibilità di richiedere un “certificato successorio europeo” (art. 62 e successivi) “destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.”
Tale certificato viene rilasciato dal notaio competente (generalmente quello che apre la successione) sempre in riferimento al luogo di residenza abituale della persona deceduta.