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Autocertificazione

L’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati hanno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:

•data e il luogo di nascita;

•residenza;

•cittadinanza;

•godimento dei diritti civili e politici;

•stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

•stato di famiglia;

•esistenza in vita;

•nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

•iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

•appartenenza a ordini professionali;

•titolo di studio, esami sostenuti;

•qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

•situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

•assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

•possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

•stato di disoccupazione;

•qualità di pensionato e categoria di pensione;

•qualità di studente;

•qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

•iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

•tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

•di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

•di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

•qualità di vivenza a carico;

•tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

•di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l’uso dell’atto è esente, per legge, da essa.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

•medici;

•sanitari;

•veterinari;

•di origine;

•di conformità CE;

•marchi o brevetti.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongono una validità superiore. La Validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.

Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:

  • Il passaporto;
  • La patente di guida;
  • La patente nautica;
  • Il libretto di pensione;
  • Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • Il porto d’armi;
  • le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Nel caso di documento scaduto, esso potrà essere ugualmente esibito, ma sarà necessario redigere – a cura dell’interessato, una dichiarazione sulla fotocopia del documento in cui si dichiari che  i dati in esso contenuti non sono cambiati dalla data del rilascio.

Sul sito delle autocertificazioni elaborato dai Comuni italiani sono disponibili vari modelli di autocertificazione, compilabili online.