{"id":771,"date":"2023-11-14T11:23:19","date_gmt":"2023-11-14T09:23:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ambbucarest.esteri.it\/?page_id=771"},"modified":"2026-05-20T17:17:44","modified_gmt":"2026-05-20T14:17:44","slug":"2-per-discendenza-jure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbucarest.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/2-per-discendenza-jure-sanguinis\/","title":{"rendered":"2. PER DISCENDENZA \u2013 Jure Sanguinis"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (&#8220;JURE SANGUINIS&#8221;)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e si basa sul principio dello\u00a0<em>jus sanguinis<\/em>\u00a0(diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre o da madre italiani \u00e8 cittadino italiano.<\/p>\n<p>Il decreto legge n. 36\/2025 e la legge di conversione n. 74\/2025 riformano la <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">legge n. 91 del 5 febbraio 1992<\/a>\u00a0\u2013 con decorrenza dal 28\/03\/2025 \u2013\u00a0<strong>introducendo limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra per chi sia nato all\u2019estero, basandola sull\u2019effettivit\u00e0 del vincolo con l\u2019Italia e sul possesso di un\u2019altra cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p>In particolare, la<strong>\u00a0trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all\u2019estero\u00a0e sia in possesso di altra cittadinanza avviene soltanto se non c\u2019\u00e8 stata interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana e se ricorre almeno una delle condizioni<\/strong>\u00a0introdotte dall\u2019art. 3-bis della legge n. 91\/1992:<\/p>\n<ul>\n<li>un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possiede \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente\u00a0<\/strong>la cittadinanza italiana<\/li>\n<li>un genitore o adottante \u00e8 stato\u00a0<strong>residente<\/strong>\u00a0<strong>in Italia<\/strong>\u00a0per almeno\u00a0<strong>due anni continuativi<\/strong> <strong>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>prima<\/strong>\u00a0<strong>della data di nascita<\/strong>\u00a0(o adozione) del figlio richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si rinvia ad un\u2019attenta lettura delle disposizioni normative e delle pagine della presente sezione che contengono tutte le informazioni sulle procedure e sulla documentazione necessaria per presentare domanda di cittadinanza. Non si dar\u00e0 seguito a richieste di informazioni gi\u00e0 contenute in questa sezione del sito che pervengano via e-mail o al telefono. Per richiedere informazioni\u00a0<u>non presenti in questa sezione<\/u>\u00a0si pu\u00f2 contattare l\u2019Ufficio Cittadinanza scrivendo una e-mail a\u00a0<a href=\"mailto:consolato.bucarest@esteri.it\"><strong>consolato.bucarest@esteri.it<\/strong><\/a><strong> .<\/strong><\/p>\n<p><strong>Chi si pu\u00f2 rivolgere all\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Bucarest?<\/strong><\/p>\n<p>Pu\u00f2 rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Bucarest esclusivamente chi risede in Romania.<\/p>\n<p>Il Consolato Generale d\u2019Italia a Bucarest \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana\u00a0<em>jure sanguinis<\/em>\u00a0cio\u00e8 per discendenza da un genitore o da un\/a nonno\/a italiani, esclusivamente per chi risede in Romania.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>I richiedenti provenienti da Paesi extra-Unione europea dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno romeno di durata non inferiore ai 2 anni.<\/strong><\/p>\n<p>Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la dimostrazione della discendenza da un genitore o da un\/a nonno\/a italiani<\/li>\n<li>la prova dell\u2019assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana<\/li>\n<li>il possesso dei requisiti introdotti dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91\/1992<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentate al Consolato con appuntamento fissato dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa qui descritta<\/strong>.<\/p>\n<p>Il procedimento per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana sar\u00e0 concluso:<\/p>\n<ul>\n<li>entro 2 anni per le istanze pervenute fino al 31\/12\/2025<\/li>\n<li>entro 3 anni per le istanze pervenute dal 01\/01\/2026<\/li>\n<\/ul>\n<p>********************************<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA<\/strong><\/p>\n<p>Il testo normativo novellato \u2013 consultabile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a>\u00a0\u2013 prevede che i richiedenti nati all\u2019estero e in possesso di altra cittadinanza\u00a0<strong>non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>in maniera automatica, salvo che:<\/p>\n<ol>\n<li>un genitore o adottante cittadino italiano\u00a0<strong>ha risieduto\u00a0in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0<strong>prima<\/strong>della data di nascita (o adozione) del figlio.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Citt-extra-UE_CASO-A-residenza.pdf\"><strong>Clicca qui<\/strong><\/a><strong>\u00a0per consultare la documentazione richiesta.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013<strong>esclusivamente <\/strong>la cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Citt-extra-UE_CASO-B-esclusivo-possesso-cittadinanza-italiana.pdf\"><strong>Clicca qui<\/strong><\/a> <strong>per consultare la documentazione richiesta.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, a prescindere dall\u2019esito dell\u2019istanza di riconoscimento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La ricerca della documentazione \u00e8 a onere esclusivo del richiedente.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019Ufficio Cittadinanza potr\u00e0 richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell\u2019istanza di cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>********************************<\/p>\n<p><strong>COSTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p>Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne \u00e8 dovuto un contributo previsto dalla legge che dal 01\/01\/2025 ammonta a <strong>\u20ac 600,- <\/strong>(euro seicento e00\/100). Tale pagamento <strong>non implica in alcun modo l\u2019esito positivo del procedimento<\/strong>.<\/p>\n<p>I<strong> cittadini di Paesi extra-EU <\/strong>sono tenuti <strong>anche al pagamento di \u20ac 20,- <\/strong>(euro venti e 00\/100)<strong> per l\u2019autentica di firma <\/strong>da apporre sull\u2019istanza di riconoscimento in presenza del funzionario consolare (dietro presentazione del passaporto nazionale), pertanto in questo caso l\u2019importo del pagamento dovuto \u00e8 pari a \u20ac 620,- (euro seicento venti e 00\/100).<\/p>\n<p>Il pagamento dei diritti consolari dovr\u00e0 essere effettuato in contanti, in valuta locale, il giorno dell\u2019appuntamento fissato per la consegna della domanda.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambbucarest.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Modello-ricevuta-presentazione-pratica-bilingue-corretto.doc\"><strong>L\u2019istanza<\/strong><\/a> \u00e8 presentata dall\u2019interessato all\u2019Ufficio Cittadinanza previo <strong>appuntamento <\/strong>da concordare scrivendo una E-mail all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:consolato.bucarest@esteri.it\"><strong>consolato.bucarest@esteri.it<\/strong><\/a> .<\/p>\n<p>Le domande di cittadinanza pervenute in modo irrituale, per posta o via email, non verranno prese in considerazione.<\/p>\n<p>Si prega di richiedere l\u2019appuntamento soltanto quando in possesso di tutta la documentazione richiesta e in originale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si attira l\u2019attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle\u00a0<strong>importanti novit\u00e0<\/strong>\u00a0introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454\/2024 e n. 17161\/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell\u2019Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.<\/p>\n<p>Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che \u2013 in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) \u2013 ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell\u2019acquisto volontario della naturalit\u00e0 straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell\u2019ipotesi in cui quest\u2019ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, l<strong>a linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta<\/strong>, il minore in questione non disponendo pi\u00f9, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacit\u00e0 di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.<\/p>\n<p>Fermo quanto precede, \u00e8 tuttavia data all\u2019istante la possibilit\u00e0 di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore et\u00e0, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell\u2019ipotesi in cui ci\u00f2 sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrer\u00e0 tuttavia che\u00a0<strong>l\u2019evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell\u2019interessato<\/strong>. Diversamente la linea di trasmissione non potr\u00e0 considerarsi ricostituita.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (&#8220;JURE SANGUINIS&#8221;) La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e si basa sul principio dello\u00a0jus sanguinis\u00a0(diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre o da madre italiani \u00e8 cittadino italiano. 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