Si informa che, il cittadino italiano che si reca in Romania per brevi periodi può circolare liberamente con la propria patente di guida italiana, in corso di validità, ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 e successive modifiche.
Il cittadino italiano, regolarmente residente in Romania, può convertire la propria patente di guida italiana in equipollente documento romeno. Poiché la Romania non applica la procedura di “riconoscimento” che permette (tramite il rilascio dell’apposito tagliando) la gestione del documento di guida italiano, si consiglia di provvedere alla conversione dello stesso prima della scadenza.
In caso di furto, smarrimento o distruzione del proprio documento di guida, il cittadino italiano regolarmente residente in Romania, può richiedere il rilascio del “duplicato” (equipollente documento di guida romeno) alle competenti Autorità di Polizia del luogo di residenza, ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 e successive modifiche.
Ritiro della patente di guida per violazione del codice della strada
Si informa che, per le patenti di guida italiane ritirate dagli Organi di Polizia romeni per violazione al Codice della Strada, la procedura di restituzione prevede contatti diretti tra le Autorità centrali di Italia e Romania, senza il tramite delle rappresentanze diplomatiche.
Ai sensi della normativa UE, l’Autorità romena competente provvede alla diretta restituzione delle patenti di guida italiane ritirate in Romania al Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale, Direzione Generale per la Motorizzazione.
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