Si configura una sottrazione internazionale quando il minore:
1) viene condotto in Romania ad opera di uno dei genitori che non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione dell’altro genitore;
2) non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale dopo un soggiorno in Romania.
Si deve premettere che la sottrazione di internazionale di minori in Italia rappresenta un reato previsto dagli art. 574 , 574 bis e 605 c.p. mentre in Romania la legislazione al momento prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa. La Romania ha però aderito alla Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei minori, e, in quanto Paese dell’Unione Europea, applica il Regolamento comunitario n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Quando si configura la sottrazione internazionale del minore, oltre a ricorrere alle autorità di polizia e giudiziarie sul territorio italiano, il genitore ha a disposizione anche strumenti giuridici internazionali e può quindi rivolgersi all’Autorità Centrale del Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia Minorile, Via Damiano Chiesa, 24, 00136 Roma, tel. 003906681881, fax 00390668807087 oppure 00300668188085, email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it, per:
1) Presentare istanza di restituzione del minore in attuazione del citato Regolamento n. 2201/2003;
2) Presentare istanza di rimpatrio del minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
Le procedure indicate devono essere attivate nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno dal giorno in cui si verifica la sottrazione del minore.
Inoltre, il genitore può contattare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV della Direzione Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie, Piazzale della Farnesina 1, 00136 Roma, tel. 00390636913900/2930, fax n. 00390636918609/4376, email: dgit4@esteri.it, affinché svolga attività di sostegno all’azione del Ministero della Giustizia e attivi la Cancelleria consolare di Bucarest.
Sul territorio romeno la Cancelleria consolare di Bucarest può svolgere i seguenti interventi:
- tentativi di conciliazione tra le parti nel superiore interesse del minore;
- sensibilizzare le Autorità locali;
- seguire le attività di Polizia per la ricerca del minore sottratto;
- favorire l’individuazione di studi legali noti per la conoscenza della lingua italiana;
- sostenere l’azione dell’Autorità Centrale;
- nelle more delle decisioni dei Tribunale, favorire il diritto di visita del minore;
- richiedere la collaborazione degli Organi romeni di assistenza sociale e di tutela dei minori, al fine di effettuare visite presso il domicilio in Romania del minore, per accertare le sue attuali condizioni di vita e di salute.
Si deve però evidenziare che nel caso di minori con doppia cittadinanza, romena e italiana, le autorità locali subordinano la cittadinanza italiana a quella romena e l’attività di assistenza consolare risulta essere meno efficace.
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