La Cancelleria consolare di Bucarest rilascia la carta d’identità elettronica (C.I.E) esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE.
Il rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio è subordinato al nulla osta da parte della Questura di residenza AIRE. Inoltre, il rilascio della C.I.E. non è a vista, ma avviene tramite invio di Raccomandata dall’Italia (ove la carta è materialmente stampata) direttamente all’indirizzo fornito dall’interessato.
Anche se residente all’estero, il connazionale può sempre chiedere la C.I. al Comune italiano di iscrizione AIRE.
Si ricorda che dal maggio 2011 la C.I. può essere richiesta fin dalla nascita.
Per il rilascio della C.I.E. deve essere presentata la seguente documentazione:
1) Istanza di richiesta della C.I.E. su modello fornito dalla Cancelleria consolare (se maggiorenni clicca qui e se minorenni clicca qui).
2) N. 2 foto formato passaporto, a colori con sfondo bianco, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il viso del soggetto in primo piano e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili.
3) la precedente carta d’identità, se disponibile o qualunque altro documento di riconoscimento.
4) Se si hanno figli minori, è necessario compilare la dichiarazione di assenza di provvedimenti inibitori al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio (clicca qui).
5) Nel caso di rilascio di C.I.E. a minori, l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale su modello fornito dalla Cancelleria consolare (clicca qui).
6) Nel caso di richiesta di C.I.E. per furto o smarrimento della precedente C.I., copia della denuncia presso le autorità romene.
La richiesta di appuntamento allo sportello va indirizzata a passaporti.bucarest@esteri.it. Tutta la documentazione indicata ai punti da 1) a 6) deve essere anticipata al medesimo indirizzo passaporti.bucarest@esteri.it e dovrà essere consegnata in originale dall’interessato al momento dell’appuntamento.
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. nr. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il rilascio della C.I.E. prevede il pagamento di Euro 21,95 da corrispondere in contanti in valuta romena.
La carta di identità ha la seguente durata:
– 3 anni, fino a 3 anni di età
– 5 anni, dai 3 anni ai 18 anni
– 10 anni, dopo il compimento dei 18 anni
La scadenza della Carta d’identità coincide con il giorno del proprio compleanno.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
I minori di anni quattordici, per i quali vige l’obbligo del possesso di documento di espatrio individuale (passaporto o carta di identità) possono viaggiare solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori o da persona a cui vengano affidati.
Per l’affidamento del minore ad altra persona, ente o compagnia di trasporto, i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) sono tenuti a richiedere con apposita “dichiarazione” (clicca qui), presentata alla Cancelleria consolare o all’autorità italiana competente, l’attestazione o la stampa sul passaporto dell’autorizzazione agli affidatari. La richiesta dovrà indicare il periodo e i paesi di transito e destinazione relativi al viaggio del minore.
Dal dicembre 2013 le Autorità romene hanno introdotto particolari restrizioni all’espatrio. Nel caso in cui uno dei due genitori sia romeno e viaggi con minori aventi doppia cittadinanza (ad es. romena e italiana), per le Autorità locali i minori saranno considerati romeni anche se la loro nascita non è registrata in Romania. In tali casi, la normativa prevede che i minori, per uscire dalla Romania accompagnati da uno dei due genitori, debbano avere dichiarazione di consenso scritta anche dell’altro genitore (Legge nr. 248 del 20/07/2005 art. 30 comma 1 lettere b e d).
IMPORTANTE – In riferimento a quanto sopra descritto SI INFORMA che, ai sensi della Legge di Romania n. 169 del 30.09.2016 è ora consentito al minore di cittadinanza italiana e romena il passaggio delle frontiere della Romania accompagnato da un solo genitore senza l’assenso dell’altro genitore qualora il minore stesso viaggi per ritornare nel proprio Paese di residenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.politiadefrontiera.ro alla pagina “Conditii de calatorie”.
RESTITUZIONE AI TITOLARI DI CARTE D’IDENTITÀ ITALIANE RINVENUTE ALL’ESTERO
Si rende noto all’utenza che le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:
- presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
- su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.
Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.