L’Ambasciata informa che sono stati pubblicati il „Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34,della legge 20 maggio 2016, n. 76”, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in GU n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29/07/2016, e l’unita circolare 15/2016 del 28 luglio scorso, con la quale il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito agli adempimenti dell’Ufficiale di Stato Civile in connessione con la costituzione di un’unione civile ai sensi della L. 76/2016. Alla circolare e’ allegato il DM con stessa data, che approva le apposite formule, anch’esso vigente dal 29 luglio scorso e sino all’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, co. 28, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Le conseguenze operative IMMEDIATE e GIA’ IN VIGORE per gli uffici consolari sono le seguenti:
1. Gli Uffici possono sin d’ora dare corso a richieste di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana;
2. il cittadino che all’estero abbia contratto, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di
far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili;
3. POSSIBILITA’ di contrarre unione civile in consolato e l’OBBLIGO dei cittadini di trasmettere gli atti di matrimonio o di unione civile contratti all’estero con persona dello stesso sesso.