L’Ambasciata d’Italia a Bucarest rammenta agli aventi diritto al voto che:
– chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli
italiani, e viceversa;
– chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-
consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in ltalia, e viceversa.
– nessuno può votare piùr di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di piir
cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di
UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. ln pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il
proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare
piùr volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione diciascun paese.
Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:
A) Art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 761787/CECA, CEE, Euratom): “Per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta”;
B) Art. 49 della Legge 18/1979: “Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo,
partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’ltalia e per I’elezione dei membri spettanti ad altro
Paese membro della Comunità, è punito con la reclusione da L a 3 anni e con la multa da Euro 5L a Euro
258″;
C) Art. 4 della Direttiva 9311O9/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993: “L’elettore
comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine.
Nessuno può votare piùt di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno può presentarsi come
candidato in piir di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni”;
D) Art. 3, comma 1, del Decreto Legge 408/L994, convertito in Legge 483/1994: “Gli elettori italiani
residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il
diritto divoto e che siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 4, possono votare per la elezione dei
rappresentanti dell’ltalia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel
territorio dei Paesi stessi”.