I minori di anni quattordici, per i quali vige l’obbligo del possesso di documento di espatrio individuale (passaporto o carta di identità) possono viaggiare solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori o da persona a cui vengano affidati.
Per l’affidamento del minore ad altra persona, ente o compagnia di trasporto, i genitori (o titolari della patria podestà) sono tenuti a richiedere con apposita “dichiarazione” (clicca qui), presentata alla Cancelleria consolare o all’autorità italiana competente, l’attestazione o la stampa sul passaporto dell’autorizzazione agli affidatari. La richiesta dovrà indicare il periodo e i paesi di transito e destinazione relativi al viaggio del minore.
Dal dicembre 2013 le Autorita’ romene hanno introdotto particolari restrizioni all’espatrio. Nel caso in cui uno dei due genitori sia romeno e viaggi con minori aventi doppia cittadinanza (ad es. romena e italiana), per le Autorità locali i minori saranno considerati romeni anche se la loro nascita non e’ registrata in Romania. In tali casi, la normativa prevede che i minori, per uscire dalla Romania accompagnati da uno dei due genitori, debbano avere dichiarazione di consenso scritta anche dell’altro genitore (Legge nr. 248 del 20/07/2005 art. 30 comma 1 lettere b e d). In caso contrario potrebbe essere negato il passaggio alla frontiera.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.politiadefrontiera.ro alla pagina “Conditii de calatorie”.
Per informazioni generali sui documenti di viaggio consultare inoltre la sezione dedicata del nostro sito web Servizi consolari > Passaporti e Documenti di Viaggio.