AUTENTICA DELLA FIRMA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE.
La normativa (art. 14, CO. 7 DPR 395/2003) si limita a stabilire che “L’ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento”. Per “ufficio consolare” deve intendersi unicamente l’ufficio di prima categoria (art. 1, lett. d) del DPR 395/2003 ) con esclusione quindi dei consolati onorari.
In Romania l’ufficio consolare di prima categoria e’ la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest.
In uno spirito di “favor voti”, e’ stato stabilito di poter ritenere legittima l’autenticazione apposta anche da altri soggetti riconosciuti (funzionari comunali, notai), purche’ CERTAMENTE svolta nell’ambito di poteri certificativi attribuiti dalla legislazione locale. Tale certezza puo’ essere raggiunta unicamente tramite i noti strumenti della legalizzazione notarile mediante apposizione dell’apostille.
NON puo’ essere accettata, invece, la sottoscrizione meramente accompagnata da copia del documento di identita’.
Ove richiesto, questa Cancelleria Consolare potra’ accettare il deposito di liste aperte alla sottoscrizione da parte degli elettori che si presentino agli sportelli.
NON E’ CONSENTITO INVITARE L’UTENZA A SOTTOSCRIVERE ALCUNA LISTA, verranno accettate solo eventuali SPONTANEE richieste in tal senso.