Con riferimento e ad integrazione delle informazioni contenute nell’Avviso del 21 agosto scorso “Predisposizione e presentazione liste elettorali. Sottoscrizioni e autentiche delle firme” si evidenzia che, al fine del completamento della documentazione delle liste elettorali, i candidati ed i sottoscrittori devono risultare iscritti negli elenchi degli elettori ed occorre che tale requisito sia attestato mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei COMITES della relativa circoscrizione, sono rilasciati dall’ufficio consolare a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni in base all’elenco degli aventi diritto al voto per le elezioni dei COMITES pervenuto dal Ministero dell’Interno.
Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva. La “singola” consiste nell’allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari. La certificazione “collettiva” si compie apponendo il numero di iscrizione negli elenchi elettorali nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma, così come la firma dell’Autorità preposta, la data, il timbro ufficiale dell’Ufficio consolare.
Ove il nome dell’elettore sottoscrittore della lista non appaia nell’elenco elettori per le elezioni dei COMITES della sede, sarà cura dell’Ufficio Consolare richiedere via PEC al Comune italiano di riferimento, la verifica di eventuali cause ostative all’iscrizione dell’interessato nell’elenco elettori della sede. Ottenuto il nulla osta dal Comune e verificato il requisito della residenza da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare (rispetto alla data stabilita per le votazioni), verrà rilasciato il certificato di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei COMITES. Poiché il certificato di iscrizione elettorale viene rilasciato anche per i nominativi compresi nella lista dei candidati, la stessa procedura sarà seguita qualora il nome di un candidato non appaia negli elenchi elettori per le elezioni dei COMITES. della Sede. Si rammenta che per l’elettorato passivo non è prescritto il requisito dei sei mesi di residenza, ma l’eventuale variazione anagrafica del candidato deve essere intervenuta prima della data di indizione delle elezioni del COMITES, quindi lo stesso deve aver fatto richiesta di iscrizione nella circoscrizione consolare prima dell’indizione.