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2. PER DISCENDENZA – Jure Sanguinis

CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (“JURE SANGUINIS”)

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre o da madre italiani è cittadino italiano.

Il decreto legge n. 36/2025 e la legge di conversione n. 74/2025 riformano la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 – con decorrenza dal 28/03/2025 – introducendo limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra per chi sia nato all’estero, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e sul possesso di un’altra cittadinanza.

In particolare, la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza avviene soltanto se non c’è stata interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana e se ricorre almeno una delle condizioni introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992:

  • un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana
  • un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio richiedente.

Si rinvia ad un’attenta lettura delle disposizioni normative e delle pagine della presente sezione che contengono tutte le informazioni sulle procedure e sulla documentazione necessaria per presentare domanda di cittadinanza. Non si darà seguito a richieste di informazioni già contenute in questa sezione del sito che pervengano via e-mail o al telefono. Per richiedere informazioni non presenti in questa sezione si può contattare l’Ufficio Cittadinanza scrivendo una e-mail a consolato.bucarest@esteri.it .

Chi si può rivolgere all’Ambasciata d’Italia a Bucarest?

Può rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest esclusivamente chi risede in Romania.

Il Consolato Generale d’Italia a Bucarest è l’autorità competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis cioè per discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani, esclusivamente per chi risede in Romania. 

I richiedenti provenienti da Paesi extra-Unione europea dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno romeno di durata non inferiore ai 2 anni.

Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

  • la dimostrazione della discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani
  • la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana
  • il possesso dei requisiti introdotti dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992

Le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentate al Consolato con appuntamento fissato dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa qui descritta.

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso:

  • entro 2 anni per le istanze pervenute fino al 31/12/2025
  • entro 3 anni per le istanze pervenute dal 01/01/2026

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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il testo normativo novellato – consultabile al seguente link – prevede che i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:

  1. un genitore o adottante cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativisuccessivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e primadella data di nascita (o adozione) del figlio.

Clicca qui per consultare la documentazione richiesta.

  1. un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte –esclusivamente la cittadinanza italiana.

Clicca qui per consultare la documentazione richiesta.

Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, a prescindere dall’esito dell’istanza di riconoscimento.

La ricerca della documentazione è a onere esclusivo del richiedente.

L’Ufficio Cittadinanza potrà richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.

 

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COSTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è dovuto un contributo previsto dalla legge che dal 01/01/2025 ammonta a € 600,- (euro seicento e00/100). Tale pagamento non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.

I cittadini di Paesi extra-EU sono tenuti anche al pagamento di € 20,- (euro venti e 00/100) per l’autentica di firma da apporre sull’istanza di riconoscimento in presenza del funzionario consolare (dietro presentazione del passaporto nazionale), pertanto in questo caso l’importo del pagamento dovuto è pari a € 620,- (euro seicento venti e 00/100).

Il pagamento dei diritti consolari dovrà essere effettuato in contanti, in valuta locale, il giorno dell’appuntamento fissato per la consegna della domanda.

L’istanza è presentata dall’interessato all’Ufficio Cittadinanza previo appuntamento da concordare scrivendo una E-mail all’indirizzo consolato.bucarest@esteri.it .

Le domande di cittadinanza pervenute in modo irrituale, per posta o via email, non verranno prese in considerazione.

Si prega di richiedere l’appuntamento soltanto quando in possesso di tutta la documentazione richiesta e in originale.

 

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Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis

Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.

Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.

Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.

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