CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (“JURE SANGUINIS”)
*** AVVISO IMPORTANTE***
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IMPORTANTE: Modifiche alla normativa sulla cittadinanza “ius sanguinis”
Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis”
Il Consiglio dei Ministri ha adottato il 28 marzo scorso il “pacchetto cittadinanza”, insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza. L’obiettivo delle misure adottate è valorizzare il legame effettivo tra l’Italia e il cittadino all’estero. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di “commercializzazione” dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”.
La riforma libererà risorse per rendere i servizi consolari più efficienti, nella misura in cui questi potranno dedicarsi in via esclusiva a chi ne ha una reale necessità, in virtù del suo concreto legame con l’Italia. Il sistema attuale si ripercuote infatti sull’efficienza degli uffici amministrativi o giudiziari italiani, messi sotto pressione da chi si reca in Italia solo nel tentativo di accelerare l’iter del riconoscimento della cittadinanza, alimentando anche frodi o pratiche scorrette.
Per raggiungere questo obiettivo, si procede in due fasi: alcune norme entrano in vigore subito con decreto-legge e, successivamente, si procede a una riforma organica dei requisiti sostanziali e delle procedure in materia di cittadinanza.
Il decreto-legge approvato (il testo è disponibile al seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/28/25G00049/sg) prevede che gli italo-discendenti nati all’estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
Nella seconda fase, con un primo disegno di legge (sempre approvato il 28 marzo scorso) si introducono ulteriori e più approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza. Si impone innanzitutto ai cittadini nati e residenti all’estero di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni.
La riforma è completata da un secondo disegno di legge che rivede anche le procedure per il riconoscimento della cittadinanza. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. Ci sarà un periodo transitorio di un anno circa per l’organizzazione dell’ufficio. L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala evidenti. I consolati dovranno concentrarsi sull’erogazione dei servizi a chi è già cittadino e non più a “creare” nuovi cittadini.
Il provvedimento contiene, infine, altre misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi: legalizzazioni, anagrafe, passaporti, carte d’identità valide per l’espatrio. Inoltre, si prevedono misure organizzative per mettere la struttura della Farnesina sempre più al servizio dei cittadini e delle imprese.
Alla luce di quanto precede, vengono sospesi nuovi appuntamenti per la ricezione di domande di riconoscimento di cittadinanza, la ricezione di nuove domande, qualsiasi riconoscimento di cittadinanza a seguito di “ricostruzione” nonché di ogni richiesta di trascrizione di atti di nascita (anche relativi a minorenni presentati come aggiornamento della posizione anagrafica e di stato civile di genitori cittadini già iscritti).
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.
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Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis
Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.
Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.
Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.
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Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano è automaticamente italiano. Deve solo essere registrato l’atto di nascita presso il Consolato, come previsto dalla legge (vedi Stato Civile).
Si è cittadini italiani per nascita (anche all’estero) per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948).
A decorrere dall’8 agosto 2014, tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis (per discendenza) sono soggette al pagamento della somma di € 300.00 (da corrispondere a questo Consolato in RON, art. 7b – vedi Tariffe Consolari . (L. n. 66, 24/04/2014 e successive modifiche, L. n. 89 23/06/2014 art. 5-bis, comma 1)
La tariffa non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della domanda.
N.B.: l’esame della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza si basa sull’acquisizione dei certificati originali che dovranno essere conservati agli atti e NON verranno restituiti. Tali certificati dovranno essere:
- legalizzati per mezzo di apostille (tranne i certificati italiani)
- tradotti in italiano e muniti di certificazione di traduzione
Nessun caso è mai esattamente uguale ad un altro. L’esame della documentazione NON è possibile prima della ricezione del pagamento, si prega pertanto di non inviare allegati per email o fotocopie poiché saranno cestinati. Le informazioni richieste per email o per telefono non riceveranno una risposta ufficiale. È esclusiva responsabilità del richiedente procurarsi tutta la documentazione necessaria alla presentazione della propria istanza di cittadinanza.
ATTENZIONE: il requisito di residenza è fondamentale, NON possono essere accettate istanze di chi non possa dimostrare di avere stabile residenza in Romania.
APPUNTAMENTO: Per richiedere un appuntamento (SOLO DOPO aver raccolto TUTTA la documentazione necessaria con relative legalizzazioni e traduzioni certificate) si deve inviare una e-mail all’indirizzo: infovisti.bucarest@esteri.it, indicando nel campo oggetto Jure Sanguinis.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La seguente documentazione deve essere presentata per intero ed a partire dall’avo (ascendente nato in Italia), anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare prossimo, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano:
- a) documentazione dell’avo (nato in Italia):
- certificato di nascita rilasciato dal Comune italiano, in originale e con indicazione della paternità e della maternità; o, in mancanza di tale documento, atto di battesimo;
- certificato di matrimonio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- certificato di morte, se deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- certificato di non-naturalizzazione del paese dove era stato residente, con tutti gli eventuali cambiamenti del nome e del cognome (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- nel caso in cui l’avo si fosse naturalizzato, è necessario presentare l’atto di naturalizzazione (o Gazzetta Ufficiale dello stato) allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; la naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti.
- b) documentazione di ciascuno dei discendenti dell’italiano in linea diretta:
- certificato di nascita (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- certificato di matrimonio (in caso di persone sposate) (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- certificato di morte, in caso di un deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano).
SE IL PADRE O LA MADRE HANNO GIÀ ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA, MA TRAMITE UN ALTRO CONSOLATO E IN UN ALTRO STATO, SI DOVRANNO PRESENTARE GLI ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI DAL COMUNE ITALIANO DOVE SONO REGISTRATI.
- c) documentazione del richiedente:
- certificato di nascita proprio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano);
- eventuale certificato di matrimonio e/o divorzio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano) con fotocopia del passaporto del coniuge;
- fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto;
- istanza dell’interessato
PER GLI ASCENDENTI CHE HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA CON SENTENZA EMESSA DA UN TRIBUNALE ITALIANO, DETTA SENTENZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA IN COPIA.