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4. PER ADOZIONE

Cittadinanza per adozione

Si ha cittadinanza per adozione sia nel caso in cui il minore straniero venga adottato da un cittadino italiano con provvedimento emesso dalla competente Autorità italiana, sia nel caso in cui la sentenza di adozione sia pronunciata all’estero e in seguito ad essa sia data esecuzione con un dispositivo del Tribunale dei Minori, con la richiesta che venga registrato nei registri di Stato Civile.

Se l’adottato ha più di 18 anni, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, dimostrando di aver trascorso almeno 5 anni in Italia dopo la data dell’adozione.