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3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza

  1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
    • LEGALIZZAZIONE: La legalizzazione deve essere effettuata per mezzo di Apostille se il Paese è firmatario della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 (Per la legalizzazione dei certificati rilasciati dalle autorità romene vedi QUI ). Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la legalizzazione deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiane nel mondo vedi QUI).
    • TRADUZIONE: Per i certificati di nascita rilasciati dalle autorità romene, se non sono in formato multilingue, la traduzione deve essere effettuata da un traduttore professionista.            Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi (non Romania), la traduzione e la certificazione di conformità devono essere effettuate secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiane nel mondo vedi QUI).
    • IMPORTANTE (per le donne sposate che hanno cambiato il proprio cognome a seguito del matrimonio): l’istanza DEVE essere presentata usando le esatte generalità così come riportate sul proprio atto di nascita (e NON quelle riportate sul passaporto). In caso di discordanze, è necessario fornire documentazione giustificativa.
  2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il CERTIFICATO PENALE ROMENO può essere richiesto a:
L’unico certificato penale valido ai fini della presentazione di domanda di cittadinanza è il certificato di  “cazier judiciar“.  Il certificato DEVE riportare le generalità esattamente come indicate sull’atto di nascita e DEVE indicare anche qualsiasi nome o cognome precedente. DEVE inoltre recare la firma dell’ufficiale che lo rilascia, se viene rilasciato privo di firma occorrerà richiederne una nuova copia firmata.

Il CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DI PAESI TERZI:
Per tutti gli Stati Federali, il certificato penale deve essere rilasciato dalla Polizia Federale. In particolare, per gli Stati Uniti, sono richiesti sia il “Police clearance” o il “Certificate of Criminal records” o il “Certificate of good conduct” rilasciati dall’Autorità centrale di ogni Stato (non Contea) e legalizzati per mezzo di “apostille”, sia l’ “F.B.I. clearance” con impronte digitali, entrambi muniti di traduzione certificata in Italiano e legalizzazione per mezzo di “apostille”. I cittadini Brasiliani devono richiedere il “CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS” rilasciato dalla Polizia Federale. I cittadini Indiani possono richiedere questo certificato alla High Commission of India nel Regno Unito ed ottenere l’Apostille in India.

LEGALIZZAZIONE: La legalizzazione deve essere effettuata per mezzo di Apostille se il Paese è firmatario della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 (Per la legalizzazione dei certificati rilasciati dalle autorità romene vedi QUI. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la legalizzazione deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiane nel mondo vedi QUI .)

TRADUZIONE: Per i certificati penali rilasciati dalle autorità romene, , se non sono in formato multilingue, la traduzione deve essere effettuata un traduttore professionista.
Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi (non Romania), la traduzione e la certificazione di conformità devono essere effettuate secondo le modalità indicate dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di rilascio (per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiane nel mondo vedi QUI ).

  1. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
  2. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) e permesso di soggiorno romeno (Certificat de Inregistrare), in corso di validità (o prova di indirizzo recente per i cittadini romeni).
  3. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari. ATTENZIONE! Non verrà accettato il “certificato di matrimonio” ma solo la copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni.
    NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)

Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:

PLIDA della Società Dante Alighieri (clicca QUI  )
CERTIT dell’Università Roma Tre (clicca QUI )
CILS dell’Università per stranieri di Siena (clicca QUI )
CELI dell’Università per stranieri di Perugia (clicca QUI )
Ce.Co.L. dell’Università per stranieri di Reggio Calabria (clicca QUI)

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di Integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. N. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
  • I titolari di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’art. 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei;
  • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.