Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.
I cittadini residenti in questa circoscrizione consolare interessati a segnalare la loro convivenza di fatto dovranno inviare a questa Cancelleria Consolare l’apposito modulo (qui scaricabile), in originale, sottoscritto dagli interessati ed accompagnato dalla copia di validi documenti di identità di entrambi. Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione, ivi compreso il suo scioglimento. Si evidenzia inoltre che anche il solo cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, ad esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto.
In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.
Gli aspetti patrimoniali relativi alle unioni civili o alle convivenze di fatto possono essere regolati da un apposito contratto che potrà essere stipulato preso un notaio locale. Tale contratto, così come le sue eventuali modifiche o la sua rescissione vanno notificati all’autorità consolare competente per residenza (inviandone copia autentica munita dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 e di traduzione) per la successiva trasmissione al/i Comune/i di iscrizione AIRE.
Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia: se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.
Maggiori informazioni su:
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/convivenze-di-fatto/