Il cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza o del luogo dove è trascritto l’atto di nascita. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note.
Attenzione! Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni: ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.
NOTA BENE: ai sensi della normativa italiana la moglie, con il matrimonio, conserva la stessa identità anagrafica che aveva prima delle nozze. Il cognome da nubile è infatti l’unico che identifica inequivocabilmente la persona. Anche la legge sulla carta di identità prevede che tale documento debba contenere il cognome risultante sull’atto di nascita. Ciò è confermato anche dal Consiglio di Stato, il quale ha specificato che “ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile” (Parere del Consiglio di Stato n. 1746 del 10/11/1997).
Per tale ragione, si consiglia ai cittadini italiani di mantenere il proprio cognome anche dopo il matrimonio.
Si informa altresì i cittadini romeni, che intendano acquisire il cognome del coniuge al momento del matrimonio, che un eventuale ottenimento della cittadinanza italiana verrà attribuito con il cognome da celibe/nubile.
La domanda può essere presentata tramite il Consolato, solo dacittadini italiani iscritti all’A.I.R.E.. La competenza ad esaminare le domande è riservata unicamente in Italia al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita (Artt.. 84 e seguenti del DPR 396 del 3/11/2000). Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato da apposito Decreto del Prefetto.
Qui di seguito la documentazione da presentare al Consolato (oppure direttamente alla Prefettura competente):
1. Domanda in bollo da 16,00 euro (nel caso di presentazione della documentazione al Consolato), compilando apposito formulario (cliccare qui per copia);
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati (scarica modello qui);
3. Eventuale documentazione a corredo dell’istanza;
4. Fotocopia di un documento di identità;
5. In caso di accoglimento della domanda, dopo l’istruttoria di rito, il richiedente sarà autorizzato, con Decreto del Prefetto in Italia, a far affiggere un avviso contenente il sunto della domanda all’Albo Consolare per 30 giorni consecutivi. Chiunque ritenga di averne interesse può proporre opposizione al Prefetto non oltre i 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notifica;
6. Trascorso questo termine, senza che sia stata fatta opposizione, il Consolato presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relativa relazione che attesti l’affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il Decreto di autorizzazione al cambio di nome e/o cognome.
Il Decreto produrrà effetti solo quando questo sia stato annotato dal Comune nei registri di Stato Civile. La richiesta di trascrizione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente dal richiedente. Quest’ultimo dovrà richiedere poi l’emissione di nuovi documenti con le nuove generalità.