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11. Decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E., quando e chi la stabilisce?

La data di decorrenza A.I.R.E. viene stabilita dal Comune italiano, non dall’ufficio consolare.
Secondo il D.L. 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), art.16 comma 3, l’iscrizione all’A.I.R.E. produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino presenta la richiesta A.I.R.E. all’Ufficio Consolare competente.
Eventuali richieste sulla data di decorrenza A.I.R.E. vanno indirizzate direttamente al Comune in Italia, unico ente competente per stabilire tale data.

In base al Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), art. 16 comma 1, l’iscrizione all’AIRE decorre dalla data di presentazione della domanda all’ufficio consolare di riferimento. Ovviamente solo nei casi in cui la pratica sia regolare e non necessiti di integrazioni.

Eventuali richiesti sulla data di decorrenza e regolarizzazione dell’iscrizione all’Aire dovranno essere indirizzate esclusivamente al Comune italiano competente.

Si sottolineano gli effetti positivi in termini di celerità procedurale e certezza del diritto. Inoltre, viene semplificato il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini residenti all’estero, allineandone il regime applicabile a quanto già previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente sul territorio nazionale.