I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all’A.I.R.E. sono:
• I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi consecutivi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio definitivo ed è possibile richiederla anche successivamente;
• I cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. (Vedi anche iscrizione A.I.R.E. di un neonato punto 8);
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (per es.: lavoratori stagionali, studenti Erasmus o altri corsi non superiori ad un anno accademico) e che devono quindi mantenere la residenza in Italia;
• I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
• I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.