REGISTRARE LA NASCITA DI UN MINORE FIGLIO DI GENITORI ESCLUSIVAMENTE ITALIANI
Se nasce un figlio da genitori esclusivamente italiani in Romania, dove non si acquista la cittadinanza iure soli, la pratica non sarà trattata ai sensi dell’articolo 3bis in quanto, benché nato all’estero, non può ragionevolmente possedere un’altra cittadinanza. In questi casi, l’art. 3-bis della legge 91/1992 non trova applicazione. Per la registrazione sarà dunque necessario presentare esclusivamente l’istanza di registrazione e l’estratto dell’atto di nascita rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile romeno su modello plurilingue.
REGISTRARE LA NASCITA DI UN MINORE FIGLIO DI GENITORI NON ESCLUSIVAMENTE ITALIANI
Figli minorenni di cittadini italiani che trasmettono automaticamente la cittadinanza per nascita (art. 3-bis L. 91/1992)
Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
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- il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a;
- un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
- il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.
Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge, le cui istruzioni si trovano alla sezione cittadinanza.
Per l’iscrizione di un figlio da parte di un genitore cittadino italiano che possa trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana per nascita, il connazionale deve presentare (oppure inviare per posta/corriere) alla Cancelleria consolare di Bucarest la seguente documentazione:
- istanza di registrazione su modello fornito dalla Cancelleria consolare (clicca qui);
- estratto dell’atto di nascita rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile romeno su modello plurilingue previsto dalla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (modello);
- dichiarazione di maternità e paternità, solo in caso di minore nato fuori matrimonio*;
- nel caso di cui al punto 1) di sopra potrebbe essere richiesto:
- un certificato storico di residenza del genitore rilasciato dal Comune competente che dimostri i due anni di residenza in Italia da cittadino italiano o un’autocertificazione da parte del genitore stesso. Si specifica che il momento a partire dal quale è necessario computare i due anni continuativi di residenza, per i cittadini naturalizzati è il giorno successivo al giuramento, per i cittadini iure sanguinis la data di nascita e per coloro che l’hanno acquistata con i benefici di legge il giorno successivo alla dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza. Dovranno quindi essere presentate prove in tal senso.
- nei casi ai punti 2) e 3) di sopra potrebbe essere richiesta certificazione negativa di acquisizione di una cittadinanza di altro paese in cui il genitore e/o i nonni siano stati residenti (es. certificati negativi di cittadinanza dei Paesi esteri in cui il richiedente ha vissuto, attestazioni di rinuncia a cittadinanze straniere, attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali; per queste in base alla lingua potrebbero essere richiesti apostille e/o traduzioni);
- fotocopie delle carte d’identità dei genitori del minore.
*Se trattasi di minore nato fuori matrimonio, i genitori dovranno presentarsi presso la Cancelleria consolare di Bucarest per firmare la dichiarazione di maternità e paternità – le loro firme verranno autenticate (con pagamento della tariffa consolare corrispondente) e la dichiarazione verrà inviata successivamente al Comune italiano competente insieme all’estratto di nascita. In caso di impossibilità a presentarsi presso la Cancelleria consolare di Bucarest, i genitori potranno rendere la loro dichiarazione presso uno Studio Notarile romeno e inviarla insieme alla documentazione richiesta, opportunamente legalizzata e tradotta (facsimile dichiarazione e foglio informativo sulla legalizzazione). Se i genitori sceglieranno di rendere la dichiarazione presso il Notaio, la documentazione potrà essere inviata via posta alla Cancelleria consolare di Bucarest oppure presentata ad uno dei Consolati onorari d’Italia .
Se il minore è residente in Romania (con almeno uno dei genitori), alla documentazione sopra elencata, il genitore convivente dovrà allegare altresì la richiesta di iscrizione all’AIRE per il minore (modulo).
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO
La Corte Costituzionale, con Sentenza nr. 286 del 21.12.2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, desumibile da un’interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato Civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.
A partire dal 28.12.2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti di nascita redatti all’estero di figli nati da entrambi genitori di nazionalità italiana, potranno essere accettati contestualmente purché riportino già sul documento straniero il cognome materno in aggiunta a quello paterno.
Tale documentazione dovrà essere corredata da un’istanza di entrambi i genitori che esprima la volontà di attribuire entrambi i cognomi.
Nel caso in cui le autorità locali non potessero ottemperare alla richiesta di riportare entrambi i cognomi sul documento straniero, i genitori avranno comunque la facoltà di farne richiesta direttamente alla Cancelleria consolare di Bucarest al momento della presentazione dell’atto di nascita.
Per ulteriori chiarimenti, si può contattare la Cancelleria consolare di Bucarest al seguente indirizzo: anagrafe.bucarest@esteri.it